sabato, 24 marzo 2012

Liberalizzazioni, il decreto è legge

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Le liberalizzazioni sono legge. Ieri la Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge che due giorni fa aveva già ottenuto la fiducia. Sono stati 365 i deputati che hanno votato sì, 61 i no e 6 deputati si sono astenuti sul merito delle norme. Il Premier Mario Monti si è subito dichiarato molto soddisfatto del risultato ottenuto. Ecco una sintesi alcune delle principali novità introdotte dalla nuova legge.

Le imprese avranno vita più facile grazie all’eliminazione di tutte le norme che pongono limiti all’esercizio delle attività economica; via libera alla società semplificata a responsabilità limitata per i giovani sotto i 35 anni. Fine delle tariffe minime professionali: il compenso viene pattuito al momento dell’incarico ma non deve più essere scritto.

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giovedì, 31 dicembre 2009

Separazione coniugale. Quando 'andarsene' e' abbandono del tetto: le conseguenze

Separazione_di_fatto.jpgda Aduc - Emmanuela Bertucci

Sfatiamo una credenza di molti: non e' vero che l'abbandono del tetto coniugale non e' piu' reato, ne' e' vero che non e' piu' una possibile causa di addebito della separazione.

La convivenza e' uno dei "doveri" di assistenza familiare (morale e materiale) cui i coniugi si obbligano contraendo matrimonio. Venir meno ad uno di questi doveri puo' avere delle conseguenze sia nell'esito della successiva separazione, sia sotto un profilo di responsabilita' penale.

Il reato penale
L'art. 570, comma 1, del codice penale sanziona chi –abbandonando il domicilio domestico– si sottrae agli obblighi di assistenza familiare: il reato e' punito con la pena alternativa della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Andarsene di casa, dunque, e' reato –ma con molte eccezioni.
Se i coniugi si stanno separando, chiaramente cio' non vuol dire che debbano continuare a convivere finche' non ci sia la separazione legale. Ma in quale momento della "separazione" si puo' andare a vivere altrove senza rischiare una querela da parte dell'altro coniuge? Per evitare una possibile incriminazione penale occorrera' prima presentare domanda di separazione e solo successivamente cambiare abitazione (art. 146 del codice civile).
Indubbiamente non costituira' reato l'allontanamento concordato con il coniuge, ne' sara' punibile chi abbia abbandonato il tetto coniugale (anche prima della proposizione della domanda di separazione) nel caso in cui sussistano delle ragioni che non consentono la prosecuzione della vita sotto lo stesso tetto, siano personali o economiche.

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sabato, 05 dicembre 2009

Diritti padri non sposati. Sentenza Corte Strasburgo

Padri_e_figli.gifDopo otto anni di sconfitte nei tribunali tedeschi, un signore di Colonia ha ottenuto ragione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza che dovrebbe avere ripercussioni. Secondo il tribunale di Strasburgo il diritto tedesco in materia di affidamento condiviso dei figli va a svantaggio dei padri non spostati come il nostro. Riservando un trattamento privilegiato alle madri, la legge viola il divieto di discriminazione inserito nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Un successo per quei padri che, pur pagando gli alimenti per i figli, non possono mettere lingua per il futuro di questi figli a meno che la madre non sia d'accordo. Anche la Corte Costituzionale aveva dato torto al padre perche' l'affido condiviso senza il voelre della madre danneggerebbe l'interesse del bambino.
La Corte ha riconosciuto la violazione dell'art.14 (divieto di discriminazione) in combinazione con l'art. 8 (diritto al rispetto delal vita famigliare).

Qui il comunicato della Corte.

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mercoledì, 02 dicembre 2009

Telefonia e Pay tv. Conciliazione obbligatoria al Corecom: e' la miglior tutela per gli utenti?

conciliazione.jpgAvv. Antonio Polito

Breve commento alle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.) Juliane Kokott (foto) del 19 novembre 2009 sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com, indispensabile per gli utenti di servizi telefonici e di pay tv in Italia, prima di agire davanti alla giustizia ordinaria. L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. L'avvocato Generale propone alla Corte una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato e Juliane Kokott ha dichiarato la normativa italiana compatibile con le previsioni europee. Ora si attende la decisione della C-G.C.E..
Quant'anche la Corte si allineasse al parere dell'Avvocato Generale, siamo sicuri la conciliazione obbligatoria sia la miglior tutela per gli utenti di telefonia e Pay tv?
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Interessata da una questione pregiudiziale del Giudice di Pace di Ischia, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.) si dovrà a breve pronunciare (cause C-317 – 320/08) sulla compatibilità tra la previsione dell’art.3 e 13 dell’Allegato A della delibera 173/07/CONS, che dichiara improcedibile il ricorso in sede giurisdizionale in materia di telecomunicazioni non preceduto dal tentativo di conciliazione presso il Corecom, e l’art.34 della direttiva 2002/22/CE, dedicato alla ‘Risoluzione extragiudiziale delle controversie’.

In particolare, il Giudice del rinvio, nel caso di specie, “vede nel carattere obbligatorio della conciliazione un ostacolo illegittimo alla tutela giurisdizionale”, motivo dell’interessamento in via pregiudiziale della Corte.
Il 19 novembre u.s. sono state pubblicate le ‘conclusioni generali’ dell’Avvocato Generale (A.G.) Juliane Kokott che già ben rappresentano i termini della questione, che andiamo brevemente a commentare.
In realtà, la questione verte anche sulla impossibilità di adire il Corecom da parte dei ricorrenti (infatti l'utente che ha adito il giudice di pace di Ischia non ha la possibilita' di effettuare la conciliazione, non essendo il Corecom Campania abilitato a tale funzione), ma limiteremo la nostra riflessione sulla parte che più direttamente riguarda l’organo conciliativo.
Preliminarmente, conviene richiamare il contenuto degli articoli oggetto di interpretazione.
Il quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/22, relativo alla risoluzione delle controversie, è così formulato:

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