lunedì, 11 aprile 2011
Guida Agcom. Sospensione del servizio e istanza per temporaneamente risolvere
In data 20 gennaio 2011 AGCOM ha pubblicato una guida per aiutare gli utenti a districarsi nel mare magnum del mercato delle comunicazioni elettroniche. La guida si intitola: “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica”.
Dopo aver trattato l’istituto del reclamo, del tentativo di conciliazione e degli indennizzi e rimborsi, ora trattiamo l’ipotesi in cui vi sia una sospensione del servizio mentre si sta intraprendendo la procedura conciliativa.
In questi casi è possibile presentare un’istanza per ottenere un provvedimento temporaneo che serva a risolvere la situazione in via provvisoria.
Istanza per provvedimento temporaneo
L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com competente per regione l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine della procedura conciliativa
L’istanza deve essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, dalla copia dell’istanza di conciliazione con la prova dell’avvenuto deposito o inoltro presso l’organismo competente.
(Tutta la procedura di seguito descritta è specificata nella norma di cui alla Delibera n. 173/07/CONS, art. 5)
11:00 Scritto da: consumatori in DIRITTO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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