giovedì, 29 marzo 2012

Privacy, Garante: sì a uso dati senza consenso per ricerca scientifica

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Il Garante Privacy ha deciso di autorizzare l’uso di dati personali sulla salute, anche senza consenso informato, per scopi relativi alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico. L’autorizzazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo ed è valida dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2012 per le strutture universitarie e sanitarie che rispondono a una serie di requisiti precisi.

Niente consenso informato, dunque, per scopi di ricerca ben precisati. Il Garante Privacy, si legge nel provvedimento, “autorizza il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche in assenza del loro consenso informato, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico” nel rispetto di alcuni limiti. L’autorizzazione viene rilasciata a università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, e ai ricercatori che vi operano, agli organismi sanitari e a chi esercita professioni sanitarie.

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giovedì, 15 marzo 2012

Il Garante: fisco e intercettazioni, allarme sugli strappi alla privacy

fisco,privacy,garante,allarme,stato di diritto,avvenire.itda Avvenire.it

Le nuove norme sulla trasparenza amministrativa nei controlli fiscali rappresentano “strappi forti allo Stato di diritto”. Ha preso di mira uno dei cavalli di battaglia del governo Monti, la lotta all’evasione fiscale, il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Francesco Pizzetti, tracciando al Senato un bilancio dei sette anni di mandato che scadrà ad aprile. Non sono mancate critiche anche al decreto Salva Italia, che ha limitato l’azione dell’organismo nei confronti delle imprese, in una relazione che ha spaziato tra i temi legati a Internet e quelli dell’informazione, per arrivare alle intercettazioni giudiziarie con l’invito ad approvare “una legge equilibrata”, in linea con il presidente del Senato, Renato Schifani, presente all’incontro.

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venerdì, 04 dicembre 2009

Garante privacy: stop a fax, mail e telefonate selvaggi. Regole per le aziende e tutele per il consumatore vittime di spam

telefonate.jpgdi Avv. Deborah Bianchi

Cosa deve fare un utente nel caso sia vittima di spamming? Che i messaggi indesiderati provengano da fax, mail, sms o telefonate, quali sono le tutele a sua disposizione? Prosegue la disamina del problema, svolta in tre parti. La prima ha trattato l’inquadramento del problema e le regole attuali; la terza e' dedicata al telemarketing e all'animoso dibattito tra legislatore e associazioni sull'introduzione dell'opt-out (ovvero la manifestazione del dissenso dopo il ricevimento della comunicazione indesiderata). La seconda, qui svolta, tratta:
- delle pronunzie giurisprudenziali
- delle strategie che il cittadino/azienda potrà adottare per ottenere tutela.
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Il problema maggiore in ipotesi di comunicazioni indesiderate si sostanzia nell’individuazione del mittente.
Spesso infatti la pioggia di messaggi indesiderati proviene da indirizzi e.mail o da numeri telefonici “riservati” la cui discovery risulta assai ardua se non impossibile dato che si servono di proxy server situati all’estero o addirittura di protocolli di anonimizzazione dell’IP (Internet Protocol che corrisponde alla targa del proprio computer come la targa della propria auto).
Vicende di questo tipo non riescono a trovare difesa in quanto risulta impossibile perseguire l’agente.
Nelle ipotesi in cui il mittente sia in chiaro, non ci sono grossi impedimenti a procurasi tutela perché la vittima può intentare nei confronti dello spammer ricorso al Garante Privacy o ancora azione di risarcimento presso il giudice ordinario.
Le strategie a tutela del consumatore si sostanziano essenzialmente in due vie che possono essere assunte alternativamente o congiuntamente.
L’utente gabbato può rivolgersi sia al Garante Privacy sia al giudice ordinario ma con esiti differenti.
Il ricorso all’Authority assicura celerità nell’ottenimento della decisione, ma non può dare adito al risarcimento del danno.
Il ricorso alla giustizia ordinaria garantisce il risarcimento ma non assicura la rapidità del risultato.
 
QUALI STRATEGIE PER IL CONSUMATORE?

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