martedì, 16 novembre 2010
ENERGIA ELETTRICA E GAS: aliquota IVA del 10% sul gas nei condomini
da Adiconsum
Con le risoluzioni n. 108/E e n. 112/E l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito alla somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomini o cooperative di abitanti in edifici abitativi ed in particolare sulle disposizioni in materia di aliquota IVA (n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972).
La risoluzione fa particolare riferimento alla fornitura di gas metano “per usi civili” nei confronti di condomini o cooperative che utilizzano un impianto centralizzato, in questo caso il limite annuo di 480 m.c. sul quale deve essere applicata l’aliquota IVA del 10 % deve essere riferito alle singole utenze delle unità immobiliari che compongono il condominio o la cooperativa.
Questo significa che il limite massimo di 480 m.c. deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in cui l’impianto di riscaldamento è servito dall’impianto centralizzato. Per escludere la possibilità di duplicazione del beneficio il numero di unità immobiliari da moltiplicare per il limite di 480 m.c. deve essere individuato al netto di quelle unità immobiliari che dispongono di un impianto autonomo.
19:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
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