mercoledì, 19 ottobre 2011
E’ NULLA LA CARTELLA PRIVA DI MOTIVAZIONE
Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it - www.studiolegalesances.it
La cartella esattoriale deve chiaramente indicare le motivazioni della pretesa nei confronti del contribuente. Diversamente l’atto è illegittimo è dunque va annullato.Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.177/22/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, allineandosi ad altre precedenti sentenze già commentate nei mesi scorsi (si ricorda la sentenza CTR Puglia n.85/09/11), dichiara la palese illegittimità di quegli atti tributari privi dei requisiti minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e l’operato dell’Ufficio.
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