martedì, 24 gennaio 2012
EQUITALIA DEVE PRODURRE I DOCUMENTI IN ORIGINALE
I documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Concessionario della riscossione nel corso del processo valgono come prova salvo che il contribuente non ne contesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2712 del codice Civile.
In tal caso, l’Ufficio delle Entrate o il Concessionario sono tenuti a produrre in giudizio i documenti in originale se vogliono adempiere all’onere della prova.
19:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
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