martedì, 17 aprile 2012

Conto corrente di condominio, quando conviene.

condominio,conto corrente,conviene,diritto condominiale,gestione condominio,riunione condominioda Help Consumatori - Supermoney.eu

Per gestire al meglio le spese condominiale e garantire a ogni condomino la massima trasparenza su entrate e uscite può essere molto utile l’apertura di un conto corrente condominiale: si tratta di un prodotto messo a disposizione da banche e poste e pensato appositamente per la gestione delle spese di condominio.

L’amministratore di condominio può incaricarsi di aprire questo conto corrente, che può essere gestito da lui in prima persona o da un delegato scelto tra i condomini. Nel caso in cui cambi l’amministratore il conto corrente non deve essere estinto: sarà sufficiente effettuare un passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore.

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lunedì, 26 luglio 2010

Il compenso dell'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

assemblea-2.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

Nei condomini con piu’ di quattro partecipanti e’ obbligatorio nominare un amministratore.
Per partecipanti, per quanto possa sembrare banale, e’ utile ricordarlo, s’intendono i proprietari delle unita’ immobiliari ubicate nell’edificio.
Cio’ vuol dire, ad esempio, che in un palazzo di venti unita’ immobiliari in proprieta’ separata a tre soli soggetti non sara’ obbligatorio provvedere alla nomina dell’amministratore, mentre lo sara’ in un fabbricato con cinque unita’ immobiliari in proprieta’ a cinque diverse persone.
Per la nomina dell’amministratore e’ necessario che la delibera sia approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la meta’ del valore dell’edificio (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.).
Salvo diverso accordo, l’amministratore, sia nel caso in cui la scelta ricada su un condomino, sia quando si nomini un esterno, ha diritto ad essere retribuito per l’opera svolta.

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martedì, 13 luglio 2010

Condizionatore in condominio

condominio.jpgda Aduc - di Avv. Alessandro Gallucci

L’estate porta con sé l’immancabile corsa all’acquisto dei condizionatori. Non v’e’ famiglia che prima o poi non pensa di acquistarne uno. Non smettono di creare dibattito le riflessioni, sempre attuali ed importanti, legate al consumo d’energia ed agli effetti negativi dell’uso di questo genere d’impianto.
Quando si parla d’installazione in un’unita’ immobiliare ubicata in condominio, tuttavia, pare necessario soffermarsi anche su alcune questioni piu’ strettamente connesse con l’edificio condominiale.
Piu’ concretamente: all’installazione del condizionatore possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate dal regolamento condominiale, all’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosita’ dell’impianto.
Regolamento condominiale
Quello di origine assembleare deve contenere le norme finalizzate a tutelare il decoro dell’edificio. Cio’ vuol dire che, se com’e’ prassi, il motore dell’impianto (la cosi’ detta unita’ esterna) dev’essere appoggiato sulla facciata, il regolamento puo’ disciplinare come tale allocazione puo’ essere fatta e, se del caso, vietarla.
Il regolamento contrattuale, invece, puo’ certamente vietare l’installazione del condizionatore purché sia in modo chiaro e preciso. La violazione delle norme regolamentari puo’ dare adito ad un’azione, anche giudiziaria, che l’amministratore di condominio puo’ iniziare anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. al fine di ottenere il rispetto del regolamento.

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martedì, 29 giugno 2010

DIRITTO: Il Giardino Condominiale

giardino.jpg

da Aduc - di Alessandro Gallucci

Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono di proprieta’ comune, tra le altre cose “i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune”.
Per costante giurisprudenza il cortile condominiale tecnicamente, “e’ l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di piu’ edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti". Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
La Cassazione, in sostanza, ha equiparato i giardini a dei cortili e quindi l’ha considerati parti comuni. D’altra parte, anche se cosi’ non fosse stato, la soluzione, comunque, non sarebbe stata diversa.

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lunedì, 14 giugno 2010

Lastrico solare: chi paga che cosa?

lastrico solare.jpg

da Aduc - di Alessandro Gallucci

La sentenza 15 aprile 2010 n. 9084 della Corte di Cassazione offre lo spunto per tornare a parlare del lastrico solare, dell’imputazione delle responsabilita’ concernenti i danni da esso provenienti e di conseguenza del regime di ripartizione delle spese.
Innanzitutto va detto che il lastrico (o i lastrici) sono cose che debbono essere considerate di proprieta’ comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. Cio’ vuol dire che salvo diversa disposizione contrattuale questa parte dell’edificio sara’ in comproprieta’ tra tutti condomini.
In tal caso, non si pongono problemi in relazione alla ripartizione delle spese ed alle responsabilita’. Il custode del bene dovra’ sempre essere considerato il condominio ed i costi per la manutenzione dovranno essere ripartiti tra tutti i proprietari delle unita’ immobiliari ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c.: cioe’ sulla base dei millesimi di proprieta’.
Il codice civile disciplina anche il caso del lastrico di proprieta’ comune ma dato in uso esclusivo ad uno o piu’ condomini. In tal caso trovera’ applicazione l’art. 1126 c.c. a norma del quale “quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e’ comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

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lunedì, 07 giugno 2010

Cassazione: è un diritto cantare sul balcone, vicini si adeguino

cantare.jpgLa Cassazione sancisce il 'diritto di canto' in condominio e mette in guardia i condomini intolleranti del gorgheggio dicendo loro che tentare di "zittire" una persona "mentre da' libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come 'singola' pure nella carta costituzionale". Ad indurre piazza Cavour a scendere in campo addirittura a difesa del canto dei condomini, il caso di un 58enne fiorentino, Nicola D., che chiedeva la condanna per ingiuria della vicina di casa, Angelica C. perche', di fronte alla sua richiesta di "farla finita" di cantare sul balcone, lei aveva reagito "con parole offensive" dicendogli sostanzialmente di farsi gli affari suoi.
In base alla ricostruzione fatta dalla Quinta sezione penale (sentenza 20750) non e' dato sapere quali fossero i gorgheggi, tantomeno le canzoni intonate dalla 42enne Angelica che, comunque, era abituata affacciarsi alla finestra e' li' dare libero sfogo ad un canto melodioso. Poi la lite con il vicino Nicola che, il 5 maggio di otto anni fa, interrompendo il canto di Angelica, le aveva detto a chiare lettere di 'farla finita'. Lei a sua volta aveva reagito "con parole offensive" ed era stata denunciata per ingiuria. Il giudice di pace di Firenze, nel gennaio 2005 - decisione sostanzialmente condivisa anche dal Tribunale del capoluogo toscano nel giugno 2008 - aveva assolto l'ugola d'oro' dall'accusa di ingiuria ritenendo anzi che avesse reagito "a fatto ingiusto".

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martedì, 01 giugno 2010

Condominialita’ dei balconi: nuova pronuncia, nuovi problemi

condominio.jpgdi Aduc - di Alessandro Gallucci

Una recentissima sentenza del Tribunale di Novara, la n. 439 del 29 aprile 2010, s’inserisce nel sempre aperto dibattito sulla condominialita’ dei balconi.
La pronuncia, in primis, conferma quello che deve considerarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di individuazione delle parti comuni e di quelle di proprieta’ esclusiva di un balcone, ed al contempo aggiunge un qualcosa di nuovo che lascia piu’ d’una perplessita’.
Trattandosi di una sentenza resa da un giudice di merito, sicuramente la sua forza quale “precedente” e’ meno incisiva rispetto ad una pronuncia della Cassazione; tuttavia e' utile evidenziare ed esaminare questa novita’.
In un precedente articolo si balconi in condominio, abbiamo rimarcato la differenza tra quelli incassati (ossia non sporgenti rispetto ai muri perimetrali) e quelli aggettanti (che come dice la stessa parola sporgono rispetto alla facciata).

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martedì, 09 marzo 2010

DIRITTO: BALCONI IN CONDOMINIO

balconi.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci
 
Le problematiche relative ai balconi di pertinenza degli appartamenti ubicati in condominio e' tra quelle che genera piu' incertezze interpretative e di conseguenza piu' contrasti.
Due i problemi alla base:
a) la proprieta' dei balconi;
b) la ripartizione delle spese necessarie per gli interventi manutentivi.
Partiamo dalla prima delle due questioni.
L'art. 1117 del codice civile elenca una serie di parti ed impianti dell'edificio che, salvo diversa disposizione del titolo (ossia dell'atto d'acquisto o del regolamento condominiale di origine contrattuale), sono da considerarsi di proprieta' comune.
In realta', per completezza, va detto che la Cassazione ha precisato che anche le parti elencate dall'articolo citato possono non essere di proprieta' comune se dalla loro conformazione non e' possibile desumere quel legame strumentale e funzionale rispetto alle parti di proprieta' esclusiva globalmente considerate.

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martedì, 09 febbraio 2010

Condominio. Le opere sulle parti di proprieta' esclusiva

avviso_condominio.png

da Aduc - di Alessandro Gallucci

Recita l'art. 1122 c.c.: “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio”.
La norma, in sostanza, disciplina cio' che ogni condomino puo' fare nella propria unita' immobiliare e quando le opere eseguite debbano ritenersi illegittime.
Una precisazione e' obbligatoria.
A livello condominiale, fatta salva la presenza di particolari disposizioni contenute nel regolamento condominiale di origine contrattuale, il condomino che decida di iniziare delle opere nella sua proprieta' esclusiva non deve chiedere l'autorizzazione ne' all'amministratore, ne' tanto meno all'assemblea.
La comunicazione puo' essere conveniente solo per ridurre al minimo i disagi per gli altri condomini nonche' per facilitare il lavoro delle imprese che debbono effettuare gli interventi.
Si pensi, per esempio, al condomino che decida di ristrutturare l'appartamento e che prima di iniziare i lavori lo comunichi all'amministratore ed ai vicini.

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