mercoledì, 02 maggio 2012
Notifica a familiari non conviventi: si, ma....
Avv.to Diego Conte
Con la recente ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Corte di Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero già consolidata.
Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza.
Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi, l’art. 139 c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica” (Cass.Civ. SS.UU. n. 250/1999).
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giovedì, 30 settembre 2010
NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI E LUOGO DI LAVORO DEL NOTIFICATORIO
Nel caso in cui non sia noto il luogo di dimora ma lo sia quello in cui il destinatario di una notifica svolge la propria attività professionale, deve ritenersi inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 143 c.p.c. che prevede il deposito dell’atto notificando alla casa comunale. Ciò perché l’art. 143 disciplina le situazioni di assoluta irreperibilità del destinatario e deve, quindi, essere considerata norma residuale.
Ne consegue che la notifica avvenuta mediante deposito alla casa comunale deve essere considerata nulla se il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere il luogo di lavoro del notificatario utilizzando l’ordinaria conoscenza (C.Cass. sent. n. 17903 del 30 luglio 2010).
La sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
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