lunedì, 07 maggio 2012

U.E. - Clausole abusive. Nullita' valida per chiunque. Corte Giustizia

clausole vessatorie,clausole abusive,contratti,acquisti,consumatori,corte di giustizia europeaGrazie ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, ogni consumatore puo' trarre beneficio dalla nullita' di una clausola dopo un ricorso collettivo promosso da un'autorita'  a tutela dei consumatori. Si tratta di una sentenza sollecitata dall'autorita' ungherese per la tutela dei consumatori contro l'operatore telefonico Invitel.

Quest'ultimo si era arrogato, senza spiegare nei particolari, il diritto di fatturare a posteriori i costi applicati per le fatture pagate tramite vaglia postale.

Continua...

14:00 Scritto da: consumatori in CONSUMATORI, DIRITTO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

venerdì, 18 giugno 2010

Ue, recuperare contributi per il digitale terrestre

DECODER.jpg di ROBERTO I. ZANINI - da L'Avvenire

S
i è trattato di un aiuto di Stato che ha violato le regole della con­correnza e pertanto deve essere «recuperato». Il Tribunale della Ue ha confermato quanto stabilito nel 2007 dalla Commissione europea: i contri­buti statali per l’acquisto dei decoder abilitati alla ricezione della tv digitale terrestre non rispettavano le norme dell’Unione, in quanto hanno svan­taggiato gli operatori satellitari appor­tando una distorsione di mercato, con un evidente incentivo a scegliere una piattaforma piuttosto che un’altra.
Il riferimento è alla legge finanziaria del 2004 che aveva introdotto l’in­centivo di 150 euro per l’acquisto di decoder e a quella del 2005 che l’a­veva ridotto a 70. Norme che si inse­rivano nel quadro della legge che ren­de obbligatoria la completa digitaliz­zazione della tv terrestre entro il 2012 e che secondo il legislatore avevano lo scopo di accelerare l’abbandono, da parte degli utenti, della tv analo­gica. In sostanza, la Corte di giustizia ha confermato il concetto che per es­sere ammissibile il contributo sareb­be dovuto valere anche per i decoder satellitari.
Ora quel contributo deve essere recu­perato (non a carico degli utenti che hanno sfruttato l’incentivo, ma delle aziende che ne avrebbero beneficia­to) sulla base di quanto stabilito dal di­ritto nazionale e quindi da un’even­
tuale sentenza della magistratura, «laddove venga adita».

Continua...

14:00 Scritto da: consumatori in TV | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

domenica, 16 maggio 2010

Contratti a distanza e diritto recesso. Corte di Giustizia: al venditore i costi della spedizione originaria

diritto-di-recesso.gif

da Aduc - di Claudia Moretti

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 15 aprile 2010, nella Causa C-511/08, ha emesso una pronuncia interpretativa delle norme relative ai contratti a distanza, ed in particolare della direttiva n. 97/7/Ce che ha dato origine, prima alla nostra legge 185/1999, poi alle norme di cui agli artt. 50 e seguenti dell'attuale codice al consumo (D.lgs. 206/2005).
Si tratta di una pronuncia importante, perche' ribadisce il dettato della normativa europea, imponendo e accollando al venditore i costi della spedizione originaria della merce acquistata con contratto a distanza nei casi di ripensamento da parte dell'acquirente.
La questione pregiudiziale e' stata sollevata dalla suprema corte federale tedesca, che ha ipotizzato un conflitto fra la norma interna e la direttiva su citata, laddove consente al venditore di chiedere all'acquirente un forfait a titolo di spese di consegna del bene, alla conclusione del contratto di acquisto a distanza e al momento del recesso/ripensamento.
La Corte richiama quale disposizione applicabile l'art. 6 comma 1 della direttiva citata secondo cui: "le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese di spedizione dei beni al mittente".

Continua...

20:00 Scritto da: consumatori in DIRITTO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook