domenica, 25 settembre 2011
Contratto bancario. Si puo' contestare la modifica unilaterale delle condizioni? Art.118 del Testo Unico
Formuliamo le considerazioni che seguono nell'intento di fornire, a coloro che si sono visti applicare da parte delle banche aumenti di interessi, costi o spese, qualche elemento di valutazione utile.
L'argomento non è nuovo.
Il 19 luglio del 2010, commentando l'introduzione, da parte di molte banche, di voci di spesa sostitutive della commissione di massimo scoperto, scrivevamo: “L'articolo 118 TUB (leggi: Testo Unico Bancario, ndr) consente alla banca, qualora sussista un giustificato motivo, di variare, di propria iniziativa, le condizioni economiche concordate mediante invio al cliente di una proposta di modificazione. Se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione di questa, la modifica si intende approvata.
12:00 Scritto da: consumatori in BANCHE, DIRITTO | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
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