giovedì, 21 gennaio 2010
Consulenti finanziari: ce la faremo per il 2010?
da Aduc - di Alessandro Pedone
La questione della definizione normativa in Italia dei consulenti finanziari indipendenti sta facendo passi avanti con la speditezza di una tartaruga paraplegica.
In settimana è stato finalmente varato il Regolamento Consob n. 17130 che disciplina le regole di condotta dei consulenti finanziari indipendenti (sia persone fisiche, ai sensi dell’art. 18-bis del Testo Unico della Finanza, sia le società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art 18-ter).
Questo regolamento è stato varato a distanza di circa 3 anni dall’introduzione normativa del servizio di consulenza come servizio finanziario regolamentato esercitabile anche dai singoli consulenti finanziari indipendenti.
Vi sono stati numerosi rinvii della normativa ed ancora oggi, nonostante il regolamento Consob, mancano i decreti governativi per la specifica dei requisiti di iscrizione all’albo delle società di consulenza e di nomina dei componenti dell’albo.
E’ ridicolo che per l’applicazione di una legge debbano passare anni ed anni per colpa del Governo che avrebbe come ruolo istituzionale quello di applicare le leggi.
Il dubbio che a questo governo non stia particolarmente a cuore lo sviluppo di questa professione la quale, come ribadito anche dall’ultimo Quaderno di Finanza della Consob, può dare un grande contributo alla tutela dei risparmiatori, sussiste.
L’ultimo - ennesimo - rinvio dell’applicazione della norma sui consulenti finanziari è stato formulato fino al 31 dicembre 2010. Ce la faremo, per allora, a vedere il varo definito di tutta la normativa sui consulenti finanziari indipendenti?
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lunedì, 07 dicembre 2009
Consulenti finanziari e Regolamento Consob. Nota dell'Aduc per la tutela del risparmiatore: totale assenza di conflitto di interessi
da Aduc - a cura dell'avv. Libero Giulietti, dello studio legale dell'associazione
Formuliamo la presente con riferimento all'ultima modifica effettuata, in tema di conflitto di interessi, da codesta Commissione, agli articoli 26 (ora 25) intitolato, appunto, "Conflitti di interesse" e 12 intitolato "Regole generali di comportamento" (in particolare c. 1 lett. e) dello schema di Regolamento.
Delle due norme indicate, quella che maggiormente viene in rilievo è l'articolo 25 dal momento che l'articolo 12 ne costituisce, in qualche modo, una derivazione.
Nella precedente stesura dell'articolo 26 era previsto che i consulenti finanziari dovessero:
1 - identificare i conflitti di interesse;
2 - gestirli in modo da realizzare, comunque, l'interesse dei clienti;
3 - astenersi quando, nonostante le misure prese, non vi fosse stata la ragionevole certezza di evitare un pregiudizio al cliente.
In accoglimento di autorevoli osservazioni, tale obbligo di astensione è stato eliminato poiché - si sostiene - non se ne rinviene il fondamento nella norma primaria e poiché esso "introduce una discriminazione ingiustificata con il trattamento riservato agli intermediari" (cfr. osservazioni all'articolo 12).
In conseguenza di ciò, nell'attuale articolo 25 è stata introdotta una previsione diversa mutuata, in parte, dall'articolo 23 del Regolamento Banca d'Italia/Consob 29 ottobre 2007 (RC), secondo la quale, quando non vi è modo di superare il conflitto - vale a dire quando non si raggiunge una ragionevole sicurezza che l'attività possa essere svolta nel rispetto dell'interesse del cliente - scatta per il consulente un obbligo di informazione circa l'esistenza del conflitto dopo di che sarà il cliente che dovrà scegliere il comportamento da tenere.
14:04 Scritto da: consumatori in RASSEGNA STAMPA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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