mercoledì, 21 aprile 2010
MAIL: BOLLETTE GAS E CONGUAGLI. UNA PRIMA RISPOSTA DEL GARANTE
“Gent.mo Dr. Antonio Lubrano, prima ancora di entrare nel dettaglio della complicata questione dei conguagli sulla bolletta del gas, riferita dal Suo lettore Angelo Maria D’Addesio, è opportuno segnalare l’importanza della lamentata assenza di un riscontro al reclamo presentato al proprio fornitore.
Su questo rilevante aspetto dei diritti del consumatore, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito (delibera ARG/com 164/08) che il venditore deve dare una risposta scritta motivata entro 40 giorni solari, calcolati dal giorno in cui ha ricevuto il reclamo scritto. Se il venditore risponde dopo più di 40 giorni solari, deve anche liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 20 € se la risposta arriva entro 80 giorni, di 40 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni, di 60 € se arriva dopo più di 120 giorni.
Per quanto riguarda gli importi addebitati nella bolletta del gas, può essere utile chiarire il quadro generale in riferimento al quale alcuni consumatori osservano in questo periodo conguagli relativi alle “tariffe di distribuzione”.
Per meglio capire la situazione, va premesso che la bolletta è inviata dal venditore (a cui compete il prezzo del gas), che è un soggetto diverso dal distributore (l’impresa che possiede “i tubi”). La bolletta, quindi, è una fattura che contiene non solo i costi del gas vero e proprio, ma anche quelli di utilizzo delle reti (tra i quali ci sono proprio le “tariffe di distribuzione” stabilite dall’Autorità), nonché ovviamente le imposte e tasse.
Si sono susseguiti due diversi periodi regolatori delle “tariffe di distribuzione”: 2004-2008 e 2009-2012.
Per il periodo 2004-2008 i provvedimenti dell’Autorità (delibera n. 170/04 e seguenti) sono stati particolarmente avversati dalle imprese: ne è scaturito un articolato e lungo contenzioso amministrativo che si riverbera ancora oggi su alcune bollette. In esito a tale contenzioso, le tariffe inizialmente stabilite sono state rideterminate, con conseguenti conguagli tariffari (mediante l’applicazione definitiva delle tariffe corrette, ed i consumi fatti nei vari periodi di competenza).
L’Autorità sta effettuando i necessari controlli: dai primi risultati emerge che gran parte degli attuali conguagli sarebbero recuperi tardivi delle tariffe di distribuzione del periodo 2004-2008 (regolati dalla delibera 170/04) e non riferiti al periodo in vigore (delibera ARG/gas 79/09).
A parte queste indicazioni di carattere generale, senza disporre delle fatture del lettore non è possibile fornirgli una risposta più dettagliata e precisa".
14:00 Scritto da: consumatori in 4 MAIL LETTORI | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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