lunedì, 03 gennaio 2011
Condominio. Potere di spesa dell’amministratore
da Aduc - di Alessandro Gallucci
L’amministratore, questa e’ la definizione declinata costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione, e’ il mandatario dei condomini (tra le tante Cass. SS.UU. n. 9148/08).
In sostanza, l’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli interventi che rappresenti almeno la meta’ del valore dell’edificio, nomina una persona, fisica o giuridica (es. s.p.a. o s.r.l.), cui demanda il compimento di alcuni atti finalizzati alla migliore gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio.
Il codice civile impone la nomina del mandatario per quelle compagine con piu’ di quattro partecipanti (art. 1129, primo comma, c.c.). Una volta nominato l’amministratore, in virtu’ del mandato conferitogli, deve compiere una serie di atti.
I piu’ significativi sono individuati dall’art. 1130, primo comma, c.c. a mente del quale l’amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
In questo quadro e’ fondamentale che i condomini forniscano al loro legale rappresentante la provvista economica utile a consentirgli il corretto adempimento delle proprie funzioni.
12:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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