martedì, 01 febbraio 2011

Condominio. Decoro architettonico e regolamento contrattuale

condominio-minimo.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

Con la locuzione decoro architettonico "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identita’" (Cass. 851 del 2007).
Sempre in relazione al concetto di decoro e’ utile evidenziare come debba essere considerato un bene comune ed altresi’ che non e’ necessario che il palazzo abbia particolare pregio ai fini della sua esistenza. In tal senso s’e’ specificato che "il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, e' un bene comune" (Cass. n. 8830 del 2008). Come dire: l’edificio signorile cosi’ come la costruzione popolare possono essere caratterizzate esteticamente e come tale avere un proprio decoro architettonico.
Si tratta d’una definizione elaborata dalla giurisprudenza poiche’ il codice civile si limita a specificare che gli interventi innovativi deliberati dall’assemblea non possono alterare il decoro dello stabile. In caso contrario, la deliberazione, che sancisce tale modifica delle cose comuni senza il consenso di tutti i comproprietari, deve essere considerarta nulla e come tale impugnabile in ogni tempo. Quanto al concetto d’alterazione e’ stato evidenziato che essa "deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunita’ dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprieta’ esclusiva: l'apprezzabilita’ dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo e’ necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere" (Cass. n. 1286/10).

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11:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook