mercoledì, 25 agosto 2010

Comodato gratuito immobile e diritto di famiglia. Chiedere la casa indietro?

casa.jpgda Aduc - di Claudia Moretti

Esistono regole nel nostro ordinamento a tutela della proprieta' privata e del legittimo affidamento del terzo contraente in buona fede. Esistono, pero', regole parallele – speciali, dunque prevalenti – che tutelano la compagine familiare e la buona crescita della prole. Fra queste ultime, la norma contenuta nella legge sul divorzio (e applicabile anche alla separazione personale), l'art. 6 della legge 898/70, che cosi' recita:
“l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono assegnati figli... l'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”.
Cio' significa che, laddove il giudice della separazione o del divorzio assegni ad uno dei genitori i figli minori, se questo e' locatario -o comunque conduttore anche a titolo gratuito- di un immobile, il rapporto locatizio/di comodato, si trasferira' tale e quale sul nuovo proprietario.
Che succede nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia solo “prestato” (tecnicamente ceduto in comodato gratuito) l'immobile ai coniugi e lo rivoglia indietro?
Un caso comune, ad esempio, e' quello dei nonni che hanno ceduto la casa di proprieta' alla famiglia del figlio o della figlia e che, dopo la separazione, ne richiedono il rilascio al genero o alla nuora.
Nel caso in cui vi sia un provvedimento del giudice che assegna la casa, in virtu' della prole minorenne, ad uno dei due, la cosa si complica, poi, ulteriormente.

Continua...

17:00 Scritto da: consumatori in CASA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (1) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook