martedì, 20 aprile 2010

Condominio e Privacy

privacy condominiale.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

L’amministratore, in virtu’ del suo ruolo di legale rappresentante dei condomini, e’ a conoscenza e conserva una serie di dati utili all’identificazione dei singoli comproprietari (dati anagrafici, quote millesimali, numeri telefonici).
Sovente il Garante per la protezione dei dati personali (il cosi’ detto Garante per la privacy) e’ chiamato a pronunciarsi in relazione alla violazione delle norme poste a tutela dei dati personali occorsa per motivi attinenti alla gestione di un condominio.
In quest’ottica, pertanto, e’ utile capire, sulla base dei provvedimenti e delle indicazioni fornite dall’Autorita’ garante, quando il trattamento dei dati e' lecito (ossia "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati“ -art. 4 d.lgs n. 196/03), quando deve considerarsi sottoposto a particolari autorizzazioni e quando, invece, e’ vietato.
Trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato
In un provvedimento del 18 maggio 2006, relativo all’amministrazione di condomini, il garante ha evidenziato che possono essere trattate senza il consenso dell’interessato le informazioni relative “a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza puo’ risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell'assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c.), nonche’ per verificare la validita’ delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.).

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martedì, 01 dicembre 2009

Cause condominiali e ragionevole durata del processo: l'amministratore non puo' chiedere l'equo indennizzo

giustizia.jpgdi Alessandro Gallucci - Aduc

Il condominio non e' esente dal problema della lunghezza dei processi.
Molto spesso, al contrario, le cause sono cosi' lunghe che cambiano i proprietari degli appartamenti con il contenzioso ancora in atto.
Le convenzioni internazionali, stipulate anche dall'Italia, riconoscono ai cittadini il diritto ad un processo, civile o penale, che debba concludersi in tempi ragionevoli.
Che cosa succede se cio' non accade?
Il cittadino, parte del processo, puo' chiedere allo Stato Italiano un indennizzo per i danni (morali e materiali) patiti quale conseguenza delle lungaggini processuali.
La legge n. 89/01, c.d. legge Pinto, disciplina il procedimento per ottenere il risarcimento del danno.
Nello specifico, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge citata "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione".

Qui il testo della sentenza

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