giovedì, 17 maggio 2012

Impugnabili gli avvisi bonari del Fisco. Cassazione

avviso bonario,avvisi bonari,fisco,cassazione,impugnabiliNonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili (art.19 dlgs 546/1992), il contribuente puo' impugnare anche atti diversi purche' espressione di una compiuta pretesa tributaria.

Cosi' la sentenza 7344/12 che la Cassazione ha depositato lo scorso 11 maggio.


L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che cio' non era possibile (risoluzione 110/E del 22/10/2010), perche' si trattava di semplici inviti a fornire elementi chiarificatori delle anomali riscontrate.

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mercoledì, 28 marzo 2012

Iva sulla Tia, per la Corte di Cassazione non è dovuta. I consumatori possono chiedere il rimborso degli ultimi 10 anni

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La sentenza 3756 dello scorso 9 marzo ribadisce che la tassa sui rifiuti è un tributo. Ma dal 2013 dovrebbe cambiare tutto di nuovo. Garofolini: «I consumatori pretendono chiarezza»
L’Iva sulla Tia, la Tariffa di igiene ambientale, non si deve pagare. Il giro di vite lo dà la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 della Corte di Cassazione, che stabilisce come la Tia sia a tutti gli effetti un’entrata tributaria, che in quanto tale non può mai costituire corrispettivo di un servizio reso. Di conseguenza, i contribuenti possono (nuovamente) chiedere il rimborso di tutta l’Iva al 10% pagata sulle fatture della Tia negli ultimi 10 anni.

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giovedì, 15 marzo 2012

IVA SUI RIFIUTI. FACCIAMO CHIAREZZA ... UNA VOLTA PER TUTTE

lucia checchia.jpgdi Lucia Checchia - Info Consumatori

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento giunte alla nostra redazione in merito all’indebito pagamento dell’IVA sui rifiuti, sottolineiamo ancora una volta che il problema sussiste soltanto laddove  la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) è stata sostituita dalla TIA (Tariffa di igiene ambientale).

 

Se nel vostro Comune è ancora in vigore la TARSU vedrete recapitarvi solo un avviso di pagamento nel quale non compare l’IVA. Laddove invece è stata introdotta la TIA e vedeste recapitarvi una “fattura” nella quale è evidenziato l’importo dell’IVA potete chiederne il rimborso  in quanto non dovuta.

 

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sabato, 10 marzo 2012

La TIA e' un tributo e non puo' essere gravato di Iva. Cassazione. Esigere i rimborsi

cassazione.jpgda Aduc

La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. Così la Corte di Cassazione, con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 sull'applicazione dell'Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all'articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
La sentenza va contro la prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva ravvisato continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238, dl 152/06) sì che la Tia1 sarebbe un'entrata patrimoniale, e quindi soggetta ad Iva.
In virtu' di questo i gestori del servizio rifiuti avevano addebitato l'imposta agli utenti.

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giovedì, 08 marzo 2012

MyWay e 4You, Cassazione: nulli i contratti fuori sede

cassazione,banche,myway,4you,nulli i contratti fuori sededa Help Consumatori

Sono decine di migliaia i risparmiatori vittime dei piani finanziari MyWay e 4You venduti dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. A chiudere la vicenda giudiziaria, il 3 febbraio scorso, è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione che ha dichiarato nulli tutti i contratti sottoscritti fuori sede. Ciò significa che tutti i sottoscrittori di MyWay collocati attraverso promotori finanziari e tutti i sottoscrittori di contratti “4You” sottoscritti con dipendenti bancari fuori dagli uffici bancari possono chiedere il rimborso di tutte le rate pagate con gli interessi legali (che incidono per circa il 15% del capitale versato).A darne notizia è l’Aduc che ripercorre le fasi delle vicenda iniziando a spiegare cosa si celava davvero dietro questi piani finanziari: “Con questa operazione, da una parte il gruppo MPS vendeva mutui  e dall’altra si finanziava  e vendeva fondi comuni d’investimento.

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venerdì, 17 febbraio 2012

DOCUMENTAZIONE IN NERO E SEQUESTRO TRIBUTARIO

fisco,diritto,sequestro tributario,documentazione in nero,sentenza,cassazione,n. 24923 del 25 novembre 2011Avv. Diego Conte - diego.conte@sltc.it

SLTC - www.sltc.it

Con la sentenza n. 24923 del 25 novembre 2011 la Suprema Corte offre una chiave di lettura molto interessante di una norma particolare, l’art. 52, commi 7 e 9, D.P.R. 633/1972, avente ad oggetto i poteri investigativi con riferimento alla documentazione aziendale.

A tal proposito, è bene evidenziare che lo stesso art. 52 prevede una diversa disciplina a seconda che la documentazione aziendale possa essere compresa nella categoria dei documenti e scritture piuttosto che in quella dei libri e registri: infatti, nel primo caso essa può essere asportata dai locali in cui veniva conservata se “non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale”; nel secondo caso, invece, non vi può essere asportazione, essendo concesso agli accertatori unicamente “eseguirne o farne eseguire copie o estratti, […] apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e […] adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri”.

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domenica, 12 febbraio 2012

Guida in stato di ebbrezza all’ubriaco che in sosta dorme sul volante

cassazione, auto, codice della strada, guida in stato d'ebrezza, ubriaco, dorme sul volantedi Patrizia Maciocchi
fonte: sole24ore.it

Guida in stato di ebbrezza per chi, ubriaco, si ferma e dorme sul volante. Secondo la Cassazione (sentenza 5404 su Guida al diritto), ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 186 del codice della strada, è irrilevante che l’automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato. Inutili le proteste dell’automobilista che affermava di aver usato il volante solo come un “cuscino”, sul quale aveva appoggiato mani e testa prima di lasciarsi andare a un sonno profondo.

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domenica, 05 febbraio 2012

Se il cane uccide, il padrone è un killer

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Se il cane toglie la vita a qualcuno il padrone è responsabile. A dirlo è una sentenza della Cassazione che fa ricadere le responsabilità degli atti di un animale direttamente sul padrone.
LESIONI E MORSI – La Quarta sezione penale con la sentenza 48429 ha dichiarato inammissibile il ricorso di G. M., 40enne pugliese, e, convalidando la condanna del padrone per duplice omicidio colposo stabilita per due casi di decesso causati dai suoi cani, ha fatto notare che «non può essere messo in discussione che la morte dei due uomini è riconducibile ai due cani di proprietà del ricorrente». A dimostrarlo «la presenza sul corpo delle vittime di plurime lesioni da morsi di cane in punti vitali e le concordi testimonianze delle persone, compresi i carabinieri intervenuti sul posto, che hanno assistito alla parte finale dell’aggressione, quando gli animali stavano ancora infierendo» sui due malcapitati.

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venerdì, 21 gennaio 2011

Cassazione, la responsabilità di chi effettua lavori in casa senza sicurezza

muratore_1199.jpgda quotidianosicurezza.it

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo.

Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall’alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata.

La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p.

La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell’abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all’operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto.

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venerdì, 17 dicembre 2010

Cassazione. Compravendita, spese condominiali a carico di chi ha deliberato

cassazione.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

In caso di vendita di un’unita’ immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente ,e’ tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicche’, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unita’ immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarieta’ passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza 3 dicembre 2010 n. 24654. Un ribaltamento del modo d’intendere la ripartizione delle spese tra cedente e cessionario posto che, fino a questa pronuncia, pareva ormai consolidato quel principio che puo’ essere cosi’ sintetizzato: indipendentemente dal momento della deliberazione, paga chi usufruisce effettivamente dell’oggetto della stessa.

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