mercoledì, 11 aprile 2012
Per i Giudici di Bari la cartella per posta è ancora inesistente
info@studiolegalesances.it - www.studiolegalesances.it
Il problema della notificazione delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione n.15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell’agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda art. 26, comma 1, del DPR n.602/73) ma pare proprio che non sia così.
16:00 Scritto da: consumatori in FISCO, INFO CONSUMATORI | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
lunedì, 30 gennaio 2012
FERMO AUTO E IPOTECA INSIEME SONO ILLEGITTIMI
info@studiolegalesances.it - www.studiolegalesances.it
Il concessionario della riscossione non può emettere un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo del contribuente se ha già provveduto in precedenza ad iscrivere ipoteca sui suoi immobili.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.177/02/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela …”.
12:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
domenica, 15 gennaio 2012
EQUITALIA - IPOTECA SULLA CASA PER 800 EURO
20:00 Scritto da: consumatori in FISCO, VIDEO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
mercoledì, 11 gennaio 2012
E’ NULLA LA NOTIFICA AL DIPENDENTE “SBAGLIATO”
È nulla la cartella recapitata ad un soggetto estraneo al contribuente, anche se viene identificato dal postino come “ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI”.
Il contribuente, quindi, una volta accertato che il soggetto che ha ricevuto l’atto non ha nulla a che fare con lui, deve provare con qualsiasi mezzo l’assenza di rapporti ma non è tenuto a esperire querela di falso per sconfessare la dichiarazione del postino.
Tali considerazioni derivano da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.349/35/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale – riportandosi ad una precedente pronuncia della Suprema Corte (sent. Corte Cass. n.13216 del 6/06/2007) – chiarisce che per sconfessare la qualità “di addetto alla ricezione atti” dichiarata dal postino basta semplicemente fornire la prova contraria.
20:00 Scritto da: consumatori in DIRITTO, FISCO, LAVORO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
sabato, 22 maggio 2010
CARTELLA ESATTORIALE SENZA MOTIVAZIONE: PER LE SEZIONI UNITE E’ NULLA
Avv. Matteo Sances - www.studiolegalesances.it
Se la cartella esattoriale rappresenta l’unico atto con cui l’ente impositore esercita la propria pretesa – e quindi nel caso in cui non vi sia stata precedentemente la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione – essa deve necessariamente contenere tutti gli elementi, tra cui un’adeguata motivazione, volti a consentire il necessario controllo in merito alla correttezza dell’imposizione.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza Corte Cassazione SS.UU n. 11722/2010, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale evidenzia, in particolare, come la motivazione può essere fornita anche per relationem ad un altro atto purchè ne vengano specificatamente indicati tutti gli estremi per poterlo individuare.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza Corte Cassazione SS.UU n. 11722/2010, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale evidenzia, in particolare, come la motivazione può essere fornita anche per relationem ad un altro atto purchè ne vengano specificatamente indicati tutti gli estremi per poterlo individuare.
17:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
sabato, 01 maggio 2010
MAIL: Per una cartella di 600 € la Serit ipoteca la casa
Salve,
ieri mio malgrado ho scoperto che per una cartella esattoriale di euro 600,00 del 2006, la SERIT Montepaschi concessionaria della riscossione in Sicilia ha eseguito nei confronti di mia mamma una iscrizione ipotecaria senza la dovuta notifica dell’intimazione di pagamento, come previsto dalla legge ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.
Ho manifestato l' eccesso di potere che la SERIT esercita nei confronti dei contribuenti visto che si permette di scrivere ipoteca senza alcuna comunicazione scritta nè alcuna intimazione di pagamento ma opera indisturbata trovandosi sempre nel lecito e nel giusto mentre il contribuente sempre nella parte del torto e dell'errore e poi..... l' estrema arroganza degli impiegati forti di questa consapevolezza.
Per la Serit la comunicazione di intimazione di pagamento riguarda solo il fermo amministrativo di autoveicoli e non l'iscrizione ipotecaria su immobili. Vedo invece che non è così!
Purtroppo siamo in presenza di un ladrocinio legalizzato non considerando poi il tasso di inetresse applicato, da usura.In un anno si assiste a un lievitare degli interesse fino al 40%.
E' importante che le associazioni dei consumatori seguano e si impegnino perchè gli uffici e gli enti preposti alla riscossione applichino la legge, i tassi di interesse legali e tutte quelle procedure che tutelino la parte debole in questo caso il contribuente.
Grazie e Cordiali Saluti.
Francesca"
18:00 Scritto da: consumatori in 4 MAIL LETTORI | Link permanente | Commenti (6) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook












