giovedì, 24 maggio 2012

Facebook: investitori danneggiati, parte class action

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Facebook e le banche che hanno curato il collocamento finiscono nel mirino degli investitori. Arrabbiati per il crollo in Borsa delle prime tre sedute e per le indiscrezioni sulla diffusione di informazioni sul social network solo a una ristretta cerchia di investitori da parte della banche, gli azionisti vanno all’attacco e presentano una serie di azioni legali, senza risparmiare nessuno, neanche l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Mentre le autorita’ assicurano che indagheranno su quanto accaduto, il caso dell’ipo piu’ attesa dell’anno raggiunge il Congresso, con la commissione bancaria del Senato che esamina informalmente la vicenda e la commissione finanziaria della Camera che raccoglie informazioni. I titoli Facebook, in controtendenza rispetto ai listini americani, intanto registrano la prima giornata di guadagni e salgono di oltre il 2%.

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lunedì, 15 febbraio 2010

Una 'fastidiosa anomalia' di Borsa legata al calendario?

borsa3.jpgda Aduc - di Nicola Zanella

Se i mercati fossero efficienti in senso informativo, non dovrebbero esistere opportunità di profitto facili da cogliere, senza rischi e costi aggiuntivi, o almeno, dovrebbero esistere solo per limitati periodi temporali. Come interpretare quel “limitati” è una questione tutt’altro che semplice ma che non è utile affrontare in questa sede.
Le anomalie di calendario, soprattutto quelle di più lungo termine, creano qualche grattacapo ai ricercatori finanziari che credono nell’efficienza dei mercati e che devono cercare di spiegarle.
Sembra infatti che vi siano dei giorni del mese in cui si possa prevedere una perdita media dei mercati azionari, come il lunedì, e giorni in cui il rendimento è positivo, come il venerdì.
Un altro esempio riguarda i mesi dell’anno: gennaio in molti mercati è stato il mese migliore dell’anno per lunghi archi temporali, al contrario settembre si è dimostrato il peggiore.
Allungando l’orizzonte temporale, in modo anche da limitare i costi di transazione, pericolo numero uno per i piccoli investitori che inseguono queste anomalie, e trovandoci all’inizio di un nuovo decennio, ho analizzato il comportamento del mercato azionario statunitense ed italiano nella prima parte di un decennio (i primi 5 anni, dagli anni “00” agli anni “04”) e nella seconda parte (i secondi 5 anni, dagli anni “05” agli anni “09”).
I risultati sono certamente curiosi e non ben auguranti purtroppo!!
Di seguito, si veda prima il confronto per il mercato azionario statunitense dal 1930 al 2009 e successivamente quello per la nostra Borsa, sempre dal 1930 al 2009, rielaborando i dati dell’indice Mediobanca.

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lunedì, 07 dicembre 2009

Consulenti finanziari e Regolamento Consob. Nota dell'Aduc per la tutela del risparmiatore: totale assenza di conflitto di interessi

borsa.jpgda Aduc - a cura dell'avv. Libero Giulietti, dello studio legale dell'associazione

Formuliamo la presente con riferimento all'ultima modifica effettuata, in tema di conflitto di interessi, da codesta Commissione, agli articoli 26 (ora 25) intitolato, appunto, "Conflitti di interesse" e 12 intitolato "Regole generali di comportamento" (in particolare c. 1 lett. e) dello schema di Regolamento.
Delle due norme indicate, quella che maggiormente viene in rilievo è l'articolo 25 dal momento che l'articolo 12 ne costituisce, in qualche modo, una derivazione.
Nella precedente stesura dell'articolo 26 era previsto che i consulenti finanziari dovessero:
1 - identificare i conflitti di interesse;
2 - gestirli in modo da realizzare, comunque, l'interesse dei clienti;
3 - astenersi quando, nonostante le misure prese, non vi fosse stata la ragionevole certezza di evitare un pregiudizio al cliente.
In accoglimento di autorevoli osservazioni, tale obbligo di astensione è stato eliminato poiché - si sostiene - non se ne rinviene il fondamento nella norma primaria e poiché esso "introduce una discriminazione ingiustificata con il trattamento riservato agli intermediari" (cfr. osservazioni all'articolo 12).
In conseguenza di ciò, nell'attuale articolo 25 è stata introdotta una previsione diversa mutuata, in parte, dall'articolo 23 del Regolamento Banca d'Italia/Consob 29 ottobre 2007 (RC), secondo la quale, quando non vi è modo di superare il conflitto - vale a dire quando non si raggiunge una ragionevole sicurezza che l'attività possa essere svolta nel rispetto dell'interesse del cliente - scatta per il consulente un obbligo di informazione circa l'esistenza del conflitto dopo di che sarà il cliente che dovrà scegliere il comportamento da tenere.

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14:04 Scritto da: consumatori in RASSEGNA STAMPA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook