venerdì, 18 maggio 2012
Tributi. Impugnabilita' dell’avviso bonario
da Aduc di Anna Jennifer Christiansen
Tale avviso é considerato dal fisco come una comunicazione informale, senza natura impositiva nè effetti sostanziali per il contribuente, e quindi non impugnabile. L'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta chiarendo che gli avvisi bonari non contengono una pretesa tributaria definita, ma un mero invito al contribuente a risolvere in via preventiva le irregolarità rilevate (risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010).
10:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
giovedì, 17 maggio 2012
Impugnabili gli avvisi bonari del Fisco. Cassazione
Nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili (art.19 dlgs 546/1992), il contribuente puo' impugnare anche atti diversi purche' espressione di una compiuta pretesa tributaria.
Cosi' la sentenza 7344/12 che la Cassazione ha depositato lo scorso 11 maggio.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che cio' non era possibile (risoluzione 110/E del 22/10/2010), perche' si trattava di semplici inviti a fornire elementi chiarificatori delle anomali riscontrate.
12:00 Scritto da: consumatori in CASSAZIONE, FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook
mercoledì, 03 novembre 2010
GLI AVVISI BONARI NON SONO IMPUGNABILI
Avv. Matteo Sances
Gli “avvisi bonari” non sono impugnabili. Ciò è quanto emerge dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 22 ottobre 2010.
Per l’Ufficio, infatti, gli avvisi emessi ai sensi dell’art. 36bis, comma 3, del DPR 600/73 non contengono una pretesa definitiva (come invece gli avvisi di accertamento) ma semplicemente un invito del contribuente a fornire chiarimenti.
D’altronde, proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ultima parte del comma 3 del DPR n.600/73 parla chiaro, specificando che “Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
19:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook









