venerdì, 18 maggio 2012

Tributi. Impugnabilita' dell’avviso bonario

tributi,fisco,impugnabilità,avviso bonarioda Aduc di Anna Jennifer Christiansen

La giurisprudenza affronta nuovamente la controversa questione della rilevanza da attribuire al cosiddetto ”avviso bonario” nella procedura di accertamento tributario.
Tale avviso é considerato dal fisco come una comunicazione informale, senza natura impositiva nè effetti sostanziali per il contribuente, e quindi non impugnabile. L'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta chiarendo che gli avvisi bonari non contengono una pretesa tributaria definita, ma un mero invito al contribuente a risolvere in via preventiva le irregolarità rilevate (risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010).

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giovedì, 17 maggio 2012

Impugnabili gli avvisi bonari del Fisco. Cassazione

avviso bonario,avvisi bonari,fisco,cassazione,impugnabiliNonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili (art.19 dlgs 546/1992), il contribuente puo' impugnare anche atti diversi purche' espressione di una compiuta pretesa tributaria.

Cosi' la sentenza 7344/12 che la Cassazione ha depositato lo scorso 11 maggio.


L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che cio' non era possibile (risoluzione 110/E del 22/10/2010), perche' si trattava di semplici inviti a fornire elementi chiarificatori delle anomali riscontrate.

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mercoledì, 03 novembre 2010

GLI AVVISI BONARI NON SONO IMPUGNABILI

 

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Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

www.studiolegalesances.it

 

Gli “avvisi bonari” non sono impugnabili. Ciò è quanto emerge dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 22 ottobre 2010.

Per l’Ufficio, infatti, gli avvisi emessi ai sensi dell’art. 36bis, comma 3, del DPR 600/73 non contengono una pretesa definitiva (come invece gli avvisi di accertamento) ma semplicemente un invito del contribuente a fornire chiarimenti.

D’altronde, proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ultima parte del comma 3 del DPR n.600/73 parla chiaro, specificando che “Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

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