venerdì, 05 novembre 2010
COSTI FITTIZI: LE FATTURE NON BASTANO
A seguito della contestazione da parte dell’Ufficio di determinati costi, non basta come prova al contribuente esibire solo la fattura.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte, (Sent. Cass. n.21317 del 15/10/2010), la quale stabilisce che “l’esibizione delle sole fatture di acquisto non è sufficiente a dimostrare l’effettività dei costi”.
Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA relativamente a fatture ritenute fittizie anche in virtù di dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza durante le operazioni di verifica.
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mercoledì, 21 luglio 2010
ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE: NOVITA’
Il fatto che gli studi di settore rappresentino delle “presunzioni semplici”, non comporta necessariamente che tutto l’onere probatorio dell’accertamento debba riversarsi in capo all’Ufficio finanziario.
Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n. 26635/2009), la quale chiarisce che i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici che emergono dagli studi di settore – e necessari per avvalorare questo tipo di accertamenti fiscali – non sono ex lege determinati “dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati” ma nascono “solo in esito al contraddittorio con il contribuente”.
In sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dunque, il contribuente ha l’onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dai parametri previsti dagli studi di settore.
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mercoledì, 07 luglio 2010
LE LITI SUGLI INTERESSI SI DISCUTONO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
Avv. Matteo Sances - info@studiolegalesances.it - www.studiolegalesances.it
Appartengono alla giurisdizione della Commissione Tributaria non solo le domande di rimborso di imposte indebitamente versate ma anche quelle relative agli accessori come gli interessi o il maggior danno.
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la quale, con sentenza n. 14499 del 16/06/2010, ha risolto il conflitto di giurisdizione sul punto confermando alcune precedenti pronunce sempre della Suprema Corte (sent. Cass. n.16871/2007; n.14274/2002).
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mercoledì, 30 giugno 2010
Chi non cambia residenza perde “sempre” i benefici prima casa
Avv.Matteo Sances - www.studiolegalesances.it - info@studiolegalesances.it
La Suprema Corte ha statuito, con recente sentenza, che ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, perde i benefici il contribuente che in seguito all'acquisto non riesce a trasferire la residenza nella nuova abitazione secondo i termini di legge, anche quando i lavori di ristrutturazione si sono protratti più del previsto (Sentenza della Corte di Cassazione 9 giugno 2010, n. 13800).
Nel caso di specie, la Cassazione non ha ritenuto sufficiente il fatto che l'acquirente avesse eccepito che il termine era stato superato per delle lungaggini di ristrutturazioni.
Per la Suprema Corte, infatti, non si sarebbe configurata la causa di forza maggiore poiché il contribuente avrebbe potuto comunque fissare la propria residenza presso l’abitazione, anche se in corso di ristrutturazione.
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venerdì, 11 giugno 2010
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI “LEGATA” AL CATASTO
Pressioni del fisco sugli immobili “fantasma”.
Come previsto dal Dl n.78/2010, art. 19, comma 15, dal prossimo 1° luglio non sarà possibile registrare un contratto di locazione di un edificio non iscritto al catasto.
Ovviamente la finalità della norma è quella di far emergere agli occhi del fisco una serie di immobili ad oggi non ancora accatastati e quindi di rendere più difficile l’evasione delle imposte dirette e dell’Ici da parte dei proprietari.
Tale provvedimento normativo, inoltre, affronta contemporaneamente anche la problematica degli immobili abusivi.
Infatti, se un fabbricato risulta abusivo non vi sarà la possibilità di procedere al suo accatastamento – in virtù del mancato rilascio, da parte del comune, del certificato di agibilità – e quindi di poterlo locare regolarmente.
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lunedì, 08 febbraio 2010
PIGNORAMENTO SU C/C BANCARI: SI IMPUGNA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
“Il pignoramento presso terzi … rimane comunque un atto … diretto alla riscossione di tributi le cui controversie non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice Tributario”.
Ciò è quanto dichiarato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sent. n. 23/07/09 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale ha il merito di comportare una serie di importanti conseguenze per il contribuente.
È bene far presente, infatti, che fino ad oggi ogni eventuale opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia e previsto dall’art. 72bis del DPR n. 602/73 – che tipicamente consiste nel pignoramento dei c/c bancari e/o di altri crediti vantati dal contribuente nei confronti di terzi – si riteneva proponibile solo dinanzi al giudice dell’esecuzione, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta per il contribuente (prima fra tutte l’impossibilità di discutere in tale sede del merito della pretesa tributaria).
Grazie a tale pronuncia, quindi, si offre al contribuente la possibilità di impugnare tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria – come generalmente avviene per una cartella esattoriale o un’iscrizione ipotecaria – e in certi casi di riuscire a contestare anche il merito della pretesa creditoria.
Prossimamente verrà pubblicato un approfondimento sul tema.
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