lunedì, 21 giugno 2010
SCADENZA FRUIZIONE FERIE ARRETRATE IL TERMINE È FISSATO AL 30 GIUGNO
di Daniele Cirioli - da L'Avvenire
Conto alla rovescia per la fruizione degli arretrati di ferie. Entro il 30 giugno le aziende devono permettere ai propri dipendenti di fruire del residuo ferie maturato nell’anno 2008. Solo così eviteranno d’incorrere nella sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per lavoratore. Non solo. Agli stessi lavoratori le imprese devono inoltre permettere di fruire quest’anno di almeno due settimane di ferie con riferimento all’anno in corso (2010): in mancanza, stessa sanzione. Per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, comunque in una misura non inferiore a quattro settimane (il cosiddetto periodo minimo legale). Tre le tipologie dei periodi di ferie. Il primo periodo è di durata non inferiore a due settimane e va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Ciò significa che, fermo restando le regole previste dal contratto collettivo (il Ccnl), i lavoratori hanno diritto di godere almeno due settimane di ferie relative (maturate) all’anno 2010 entro il prossimo 31 dicembre 2010. Anche il secondo periodo di ferie è lungo due settimane. Va fruito, anche in modo frazionato, entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvo più ampi termini eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva. Questo vuol dire che, fermo restando le regole previste dal Ccnl, i lavoratori hanno diritto a godere di due settimane di ferie relative (maturate) all’anno 2010 entro il 30 giugno 2011.
16:00 Scritto da: consumatori in LAVORO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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