lunedì, 21 giugno 2010

SCADENZA FRUIZIONE FERIE ARRETRATE IL TERMINE È FISSATO AL 30 GIUGNO

FERIE.jpgdi Daniele Cirioli - da L'Avvenire

Conto alla rovescia per la fruizione degli arretrati di ferie. Entro il 30 giugno le aziende devono per­mettere ai propri dipendenti di fruire del residuo ferie maturato nell’anno 2008. Solo così eviteranno d’in­correre nella sanzione amministrativa da 130 a 780 eu­ro per lavoratore. Non solo. Agli stessi lavoratori le im­prese devono inoltre permettere di fruire quest’anno di almeno due settimane di ferie con riferimento all’anno in corso (2010): in mancanza, stessa san­zione. Per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione col­lettiva o dal contratto di assunzione, co­munque in una misura non inferiore a quattro settimane (il cosiddetto periodo minimo legale). Tre le tipologie dei periodi di ferie. Il primo periodo è di durata non inferiore a due settimane e va fruito nel cor­so dell’anno di maturazione. Ciò significa che, fermo re­stando le regole previste dal contratto collettivo (il Ccnl), i lavoratori hanno diritto di godere almeno due settimane di ferie relative (maturate) all’anno 2010 entro il pros­simo 31 dicembre 2010. Anche il secondo periodo di fe­rie è lungo due settimane. Va fruito, anche in modo fra­zionato, entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvo più ampi termini eventualmente fis­sati dalla contrattazione collettiva. Questo vuol dire che, fermo restando le regole previste dal Ccnl, i lavoratori hanno diritto a godere di due settimane di ferie relati­ve (maturate) all’anno 2010 entro il 30 giugno 2011.

Continua...

16:00 Scritto da: consumatori in LAVORO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook