domenica, 25 aprile 2010

L’amministratore uscente non consegna la documentazione? Si puo’ chiedere il risarcimento

condominio.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

Il Tribunale di Bari, con la sentenza 967 del 17 marzo 2010, conferma quello che e’ un consolidato orientamento giurisprudenziale: l’amministratore uscente (dimissionario o revocato) e’ obbligato a restituire la documentazione condominiale e la cassa in suo possesso; se dal ritardo ne consegue un danno, il condominio, che ne’ puo’ dare prova, e’ legittimato a chiedere il risarcimento.
Secondo il giudice, infatti, ”l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilita’, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore e’ tenuto a restituire cio’ che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio” (Trib. Bari 17 marzo 2010 n. 967).
Come agire per tutelarsi? Il neo amministratore, d’ufficio, o anche uno dei condomini, nel caso d’inerzia del legale rappresentante, puo' agire in giudizio innanzitutto con un procedimento d’urgenza (il cosi’ detto ricorso ex art. 700 c.p.c.) per l’immediata restituzione di documenti e quanto di pertinenza del condominio e successivamente con una causa ordinaria per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.

16:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

martedì, 20 aprile 2010

Condominio e Privacy

privacy condominiale.jpgda Aduc - di Alessandro Gallucci

L’amministratore, in virtu’ del suo ruolo di legale rappresentante dei condomini, e’ a conoscenza e conserva una serie di dati utili all’identificazione dei singoli comproprietari (dati anagrafici, quote millesimali, numeri telefonici).
Sovente il Garante per la protezione dei dati personali (il cosi’ detto Garante per la privacy) e’ chiamato a pronunciarsi in relazione alla violazione delle norme poste a tutela dei dati personali occorsa per motivi attinenti alla gestione di un condominio.
In quest’ottica, pertanto, e’ utile capire, sulla base dei provvedimenti e delle indicazioni fornite dall’Autorita’ garante, quando il trattamento dei dati e' lecito (ossia "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati“ -art. 4 d.lgs n. 196/03), quando deve considerarsi sottoposto a particolari autorizzazioni e quando, invece, e’ vietato.
Trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato
In un provvedimento del 18 maggio 2006, relativo all’amministrazione di condomini, il garante ha evidenziato che possono essere trattate senza il consenso dell’interessato le informazioni relative “a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza puo’ risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell'assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c.), nonche’ per verificare la validita’ delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.).

Continua...

15:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook