martedì, 28 settembre 2010
ABUSO DI DIRITTO: SOLO SE C’E’ VANTAGGIO FISCALE
L’abuso di diritto in ambito fiscale sussiste solo se l’Agenzia delle entrate prova il “vantaggio fiscale” conseguito dal contribuente.
Tale prova viene raggiunta dall’ufficio attraverso la ricostruzione del disegno elusivo e delle modalità di alterazione degli schemi negoziali volti ad ottenere sostanzialmente un risparmio di imposta.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (Sent. Cass. n. 20030 del 22/09/2010), la quale appare riportare il concetto di abuso di diritto “fiscale” ad una interpretazione più vicina al dettato legislativo (art. 37 bis del D.P.R. n.600/73) rispetto a quanto avvenuto in passato.
16:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook









