venerdì, 21 ottobre 2011
Iva su Tia/Tarsu: il Diavolo nella procedura...
da Aduc - di Antonio Polito
Note su alcuni aspetti procedurali dopo l’art.14,. co.33, del D. L. n.78/2010 - L’intervento legislativo di cui all’art. 14, comma 33, del D.L. n.78/2010, convertito con L. n.122/2010, che ha inteso introdurre una lettura si direbbe ‘imperativa’, più che autentica, della natura della ‘tariffa integrata ambientale’ (T.I.A.) prevista dall’art.238 del D.Lgs. n. 152/2006 (leggi l'articolo Iva e Tia/Tarsu: quando il Diavolo fa solo i coperchi...), non ha mancato di incidere anche sugli aspetti più strettamente processuali della materia, specificando come “le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
Da un certo punto di vista, la previsione sarebbe diretta e naturale conseguenza della interpretazione data dal legislatore: atteso che, a seconda della natura della ‘tariffa’, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, la competenza giurisdizionale sarebbe del Giudice Ordinario (se avesse natura di ‘corrispettivo per un servizio’) ovvero del Giudice Tributario (se avesse natura di ‘tributo’), la previsione della competenza del Giudice Ordinario appare del tutto consequenziale, se non addirittura pleonastica.
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martedì, 15 febbraio 2011
Rifiuti. Corte Conti Lombardia: la Tia e' un tributo e quindi niente Iva
La Tia applicata dai 1.200 Comuni italiani ha natura tributaria, nonostante il ministero dell'Economia (circolare 3/2010) dica il contrario. Lo ha stabilito la Corte dei Conti della Lombardia con delibera 21/2011.
La Corte ha ribadito quanto gia' detto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 238/09 circa la qualifica di tributo, dovendo privilegiare un'interpretazione costituzionale sulle altre, come la circolare ministeriale che non e' fonte normativa. I Comuni quindi si devono attenre al comme 33 art.14 Dl 78/2010 che, secondo un'interpretazione letterale stabilisce non puo' essere esteso alla Tia1, che costituisce una diversa forma di prelievo.
Il potere impositivo, inoltre deve essere dell'ente locale e non trasferito al gestore del servizio.
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martedì, 08 febbraio 2011
Rifiuti e rimborso Iva. Si puo' chiedere ed oggi e' piu' semplice
Il rimborso dell'Iva pagata sui rifiuti e' una questione ancora irrisolta, nonostante la sentenza della Corte Costituzione (n.238/09) ci sia da tempo e sia stata molto esplicita: e' un'imposta e non il corrispettivo di un servizio, per cui l'Iva non e' dovuta. Il Governo le ha provate di tutte per reintrodurre l'Iva, ma ad ora non gli e' riuscito. Intanto, mentre alcuni Comuni (pochi, tra cui Roma) hanno levato il balzello illecito, la maggior parte dei Comuni continuano a farlo pagare e rispondono negativamente a chi chiede loro il rimborso.
Rimborso che pero' e' possibile, solo che il contribuente si deve dar da fare (e non poco) per far valere le proprie ragioni. In genere questo accadeva davanti alle commissioni provinciale tributarie, con meccanismi articolati e poco malleabili da parte del cittadino, ragion per cui i ricorsi sono stati pochi.
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Rifiuti e rimborso Iva. Si va dal giudice di pace. Cassazione sezione unite
E' il giudice di pace che deve decidere se al contribuente spetta o meno il rimborso dell'Iva illegittimamente pagata sull'imposta rifiuti. Si tratta di una controversia di natura privatistica e non un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria. Cosi' le sezioni unite della Cassazione (2064/2011), in seguito ad un ricorso di un contribuente davanti al giudice di pace di Venezia per il rimborso della Tia dopo la sentenza della Corte Costituzionale (238/09) che aveva affermato la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. La societa' affidataria riteneva che il ricorso dovesse essere fatto davanti al giudice tributario, ma per i giudici non rileva che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'Iva "implichi la necessita' di accertare se l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la Tia". Per la Cassazione, poiche' "soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario". Dunque si deve pronunciare il giudice ordinario.
Gia' in passato la Cassazione (19682/04) aveva precisato che il committente non puo' chiedere direttamente il rimborso dell'Iva non dovuta, poiche' solo cedente e prestatore hanno titolo per agire nei confronti del Fisco.
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lunedì, 31 gennaio 2011
RIFIUTI. IVA sulla TIA, Federconsumatori: reintrodurla è atto vergognoso
La Federconsumatori denuncia la dichiarazione del Sindaco di Roma, Gianni Alemmano, secondo la quale sarebbe prossima nella Capitale la reintroduzione dell'IVA del 10% sulla Tia. La presa di posizione del Sindaco giunge dopo l'emanazione di una circolare del Ministero che precisa, infatti, che la tariffa ambientale deve "continuare a essere assoggettata all'Iva".
"Così facendo i romani vengono beffati due volte: la prima con l'aumento del 10% attuato lo scorso anno, l'altra con la reintroduzione dell'IVA che farà crescere la bolletta di un ulteriore 10%" sostiene in una nota l'Associazione riferendosi all'aumento sulla tassa introdotto l'anno scorso per bilanciare il perduto introito derivante dall'IVA.
"Un vero e proprio atto vergognoso ed irrispettoso nei confronti delle famiglie romane e dei 6 milioni di famiglie, pari a 17 milioni di cittadini, a livello nazionale" sostiene Federconsumatori secondo la quale "è ora che il Governo si assuma le proprie responsabilità politiche e, con l'Agenzia delle Entrate, prendano una posizione decisa e risoluta, facendo chiarezza su tale vicenda e dando finalmente applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale, sospendendo l'IVA sulle bollette e aprendo la strada ai rimborsi di quanto versato finora dai cittadini, in maniera non dovuta".
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giovedì, 02 dicembre 2010
La Corte dei conti non segue le Finanze e nega l'Iva sulla Tia
Il dipartimento delle Finanze ha stabilito che la Tia è una tariffa e "richiede" l'Iva, ma la Corte dei conti va in senso opposto; lo fa la sezione del Piemonte, che nel parere 65/2010 afferma che la Tia è un'entrata tributaria, quindi senza Iva. La Corte ha preso atto che Consulta e Cassazione hanno riconosciuto che la Tia del decreto Ronchi è un tributo, evidenziando che la giurisprudenza ha ravvisato i criteri di riferimento per qualificare il prelievo, tra cui la doverosità della prestazione, la mancanza di rapporto sinallagmatico tra le parti, il collegamento della prestazione alla pubblica spesa su un presupposto economicamente rilevante. Non rileva invece la disposizione introdotta dal dl 78/2010, riguardante la Tia prevista dal Codice dell'ambiente (Tia2) e non la Tia "Ronchi" (Tia 1), cioè quella oggi in vigore in oltre 1.200 comuni.
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domenica, 28 novembre 2010
Rimborso dell’Iva sulla Tia: il Dipartimento delle Finanze emana una circolare per impedire ai consumatori il rimborso
Un dilemma iniziato nel 2009, quando la Corte Costituzionale attraverso una sua sentenza aveva definito la Tia un tributo e non un corrispettivo per un servizio reso, e quindi di conseguenza non soggetta all'applicazione del regime IVA con migliaia di contenziosi proposti da contribuenti ed andati a buon fine ottenendo così il dritto al rimborso dell'IVA versata illeggittimamente.
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domenica, 21 novembre 2010
TARIFFA RIFIUTI: VERGOGNOSO TENTATIVO DI RIPRISTINARE L'IVA SULLA TIA. IL PARERE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON PUO' ESSERE AGGIRATO
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domenica, 14 novembre 2010
Rifiuti e Iva. Le elucubrazioni giuridiche del Dipartimento Finanze contro la Corte Costituzionale. Aduc consiglia di chiedere i rimborsi
Il Dipartimento delle Finanze ha emanato una circolare per cercare di bloccare i rimborsi Iva sull'imposta dei rifiuti. Una vicenda che, piu' va avanti per cercare da parte del Governo di non rimborsare ai contribuenti il maltolto, piu' fa danno al Paese, alla Giustizia e alla fiducia dei cittadini nello Stato.
La vicenda comincia nel 2009 quando la Corte Costituzionale sentenzia che la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia) era un tributo e non il corrispettivo per un servizio, per cui l'Iva non andava pagata. Vari e goffi tentativi parlamentari di imporre comunque questo pagamento erano sfociati in un articolo della manovra finanziaria dello scorso 25 maggio in cui si stabiliva per legge che la Tia era una tariffa e l'Iva andava pagata. Ma -non si sa se per errore o pudore istituzionale di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale- la Tia della manovra finanziaria non era quella in vigore ma un'altra che sarebbe dovuta entrare in vigore quando il regolamento attuativo fosse stato approvato. “Gaffe” a cui il Governo aveva rimediato con un ordine del giorno che assimilava la vecchia Tia alla nuova.
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sabato, 24 luglio 2010
Iva su tariffa rifiuti. A Messina si ordinano i rimborsi, in Parlamento la maggioranza tenta l'ennesima acrobazia
Continua il delirio dell'Iva sulla tassa sui rifiuti. Mentre la commissione tributaria provinciale di Messina in provvedimenti fotocopia ha accolto le richieste di rimborso di una ventina di consumatori, il Parlamento in un ordine del giorno, collegato alla manovra economica, tenta di mettere l'ennesima toppa ad un intreccio di norme che, è il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti.
Le decisioni di rimborso della commissione tributaria di Messina, attuano la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l'Iva sulla tassa sui rifiuti, trattandosi (comunque sia denominata, Tarsu o Tia) di un tributo.
Da mesi il Parlamento sta ipotizzando rimedi, per evitare i rimborsi. Un provvedimento è stato già approvato (sancendo la natura non tributaria della tariffa), ma rimandava ad una legge ancora non in vigore. L'ordine del giorno annunciato da un parlamentare della maggioranza, corregge la 'svista', dicendo in parole povere che la natura non tributaria vale anche per la legge in vigore. Peccato che la stessa legge sia quella bocciata dalla Corte costituzionale.
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