domenica, 26 giugno 2011
No alle telecamere nei condomini se non sono approvate all’unanimità
No a telecamere installate negli spazi comuni del condominio, anche se a fini di sicurezza per prevenire reati come furti ed effrazioni. Anzi, l’impianto di videosorveglianza va immediatamente rimosso a spese di chi l’ha installato e ne è responsabile. La buona notizia per chi sente lesa la propria privacy dalla presenza di occhi elettronici all’interno del condominio arriva dalla sezione civile del tribunale di Varese. Secondo il giudice che ha emesso l’ordinanza in questione, la numero 1273 del 2011, il condomino non ha “alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini”. L’unico caso in cui, naturalmente, ciò è possibile è quando l’installazione sia decisa all’unanimità dall’assemblea dei condomini. «La decisione del tribunale lombardo rappresenta un precedente importante in questa materia, che non è ancora ben normata dalla legge – commenta il presidente dell’Adico Carlo Garofolini – e che si fa sempre più delicata e importante man mano che cresce la consapevolezza da parte dei cittadini del valore della privacy. Spesso infatti, e lo vediamo nei tanti casi di consumatori che si rivolgono all’Associazione per contenziosi con amministratori o vicini di casa proprio in tema di videosorveglianza, considerano il diritto alla riservatezza addirittura più prezioso di quello alla sicurezza».
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sabato, 25 giugno 2011
I provvedimenti dell’amministratore di condominio sono impugnabili per via giudiziaria
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Se l’amministratore adotta un provvedimento ai sensi dell’art. 1133 c.c. che i condomini ritengono illegittimo, essi possono sempre ricorrere all’Autorita’ Giudiziaria senza dover prima passare dall’assemblea. Questo e’ quello che dice la Cassazione nella sentenza n. 13689 dello scorso 22 giugno. Cio’ tanto se si contesta la legittimita’ del provvedimento, in sostanza la competenza dell’amministratore ad emanarlo, tanto se non s’e’ d’accordo nel merito. In tal senso si legge nella sentenza che gli studiosi di diritto condominiale propendono “con certezza per la immediata impugnabilita’ del provvedimento per motivi di legittimita’. Minori certezze sussistono in ordine alla ricorribilita’ diretta al giudice quando sia controversa una questione di merito, quale quella qui esaminata.
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giovedì, 19 maggio 2011
Condominio. No a penali senza unanimita' per chi paga in ritardo. Cassazione
Il condominio non puo' prevedere penali a carico dei condomini in ritardo con i pagamenti condominiali. Lo sottolinea la Cassazione nel respingere il ricorso di un condominio di Madonna di Campiglio che rivendicava la somma di 4.500 euro a titolo di contributi condominiali nei confronti di Maria P., condomina morosa.
Secondo la Suprema Corte (seconda sezione civile, sentenza 10.929) "non rientra nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi". Tutt'al piu', precisa piazza Cavour, le penali "possono essere inserite soltanto in regolamenti contrattuali approvati all'unanimita'". Nel caso in questione, invece, l'assemblea condominiale aveva stabilito che non potessero essere sollevate questioni relative all'annullabilita' delle delibere nel caso in cui non si fosse raggiunto il quorum.
La bocciatura delle rivendicazioni del condominio era gia' stata decretata dalla Corte d'Appello di Trento nell'agosto 2008. Oggi la conferma della Cassazione che per i condomini morosi non prevede un comportamento punitivo da parte del condominio. Da qui il rigetto del ricorso del condominio stesso.
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martedì, 17 maggio 2011
Condominio. Cause e notifiche
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Il dizionario giuridico Simone, in conformita’ a quella che e’ la definizione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza, specifica che la notifica “e’ un atto processuale attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale (escluso il giudice), l'esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse. E’ uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio. Quando non e’ disposto altrimenti, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”. Nel caso del condominio negli edifici, quindi, notificare un atto alla compagine vuol dire portare i comproprietari a conoscenza del fatto che esiste una controversia o comunque un provvedimento che riguarda le parti comuni.
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martedì, 03 maggio 2011
Condominio. Impugnare delibera. La forma secondo la Cassazione
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Come in molti casi, anche in materia di condominio, l’eccessiva genericita’ ed insufficienza della normativa codicistica rende necessario rivolgersi alll giurisprudenza. I ripetuti interventi interpretativi, tuttavia, spesso sfociano in contrasti sul significato d’attribuire alle norme. E’ successo per quanto concerne la natura (solidale o parziaria) delle obbligazioni condominiali, per il concetto di condomino apparente, per le tabelle millesimali e, questo e’ il caso di cui tratteremo, per cio’ che concerne la forma dell’atto d’impugnazione delle delibere condominiali. In tutti questi casi, compreso quest’ultimo, s’e’ reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Quanto alla forma dell’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione delle delibere condominiali, la sentenza di riferimento e’ la n. 8941 dello scorso 14 aprile.
Le Sezioni Unite, e’ cosa nota, intervengono per risolvere un contrasto in merito al significato da dare ad una norma. La loro interpretazione non e’ vincolante; ad ogni modo rappresentando la massima Autorita’ in tema di chiarimento del significato da attribuire alle norme di legge, le sue decisioni assumono un valore importante e chiarificatore. Un punto di riferimento, per dirla in breve. Nel caso delle impugnazioni delle decisioni assembleari le Sezioni Unite dovevano dare risposta al seguente quesito: l’art. 1137 c.c. utilizza la parola ricorso. Cio’ vuol dire che l’impugnazione deve essere proposta con tale specifico atto o, invece, il termine e’ usato in senso atecnico e puo’ essere introdotta anche con citazione? Sottesi a questa domanda due diversi indirizzi giurisprudenziali: il primo, piu’ datato, che riteneva il ricorso l’unico atto utile per impugnare una deliberazione; il secondo, piu’ recente, affermava, invece, che il termine ricorso era stato usato in senso atecnico e quindi l’azione poteva essere proposta tanto con citazione tanto con ricorso.
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martedì, 12 aprile 2011
Condominio. Convocazione dell’assemblea e onere della prova
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Il sesto comma dell’art. 1136 c.c. recita: “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.
Detto più chiaramente : tutti i condomini hanno diritto ad essere avvisati dello svolgimento della riunione.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, tale avviso deve essere comunicato ai comproprietari almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea (in prima convocazione).
Il regolamento di condominio può prevedere un termine più lungo.
Per molto tempo è stato incerto se l’omessa convocazione comportasse la nullità o l’annullabilità della deliberazione assembleare.
La differenza non è di poco conto: nel primo caso la decisione dell’assise può essere impugnata senza limiti di tempo, nel secondo caso è necessario provvedere al ricorso giudiziale entro 30 giorni, come prescritto dall’art. 1137 c.c.Per eliminare ogni tipo d’incertezza s’è reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione. Secondo i giudici, che da quell’occasione in poi si sono sempre espressi nello stesso modo, “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullita’, ma l'annullabilita’ della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e’ valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
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giovedì, 07 aprile 2011
Interventi edilizi: si può impugnare la D.I.A. del vicino?
Avv. Ignazio Sposito, foro di Nola (NA)
La tutela dei terzi che si oppongono ad interventi edilizi assentiti a seguito di presentazione della D.I.A. (1) (dichiarazione di inizio attività), ha sempre presentato profili teorici e pratici alquanto problematici, e per tale ragione risulta essere argomento di acceso dibattito nella dottrina amministrativa .
Non vi è dubbio come la questione relativa alla legittimazione dei proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe ad impugnare i titoli edilizi che possono pregiudicare la loro posizione per le modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità, ha una diversa risoluzione a secondo del diverso orientamento interpretativo riguardo la natura, privatistica o pubblicistica, della D.I.A .
Secondo una prima opzione ermeneutica, la dichiarazione di inizio di attività si configura come un atto di iniziativa privata e la legittimazione all’esercizio dell’attività non è fondata su un atto di consenso della P.A., ma trova la propria fonte direttamente nella legge.
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domenica, 03 aprile 2011
Liti condominiali: rumori e schiamazzi dei bambini sono la prima causa di litigio
In condominio si litiga sempre più spesso per gli schiamazzi dei bambini – fa sapere l’ADICO – che ha diffuso un’indagine dell’associazione nazionale degli amministratori d’immobili sulla base di un questionario effettuato tra i suoi 12mila associati.
Tra le cause, oltre ai rumori (54 per cento), ci sono oggetti lasciati negli spazi comuni (23 per cento), atti di vandalismo (16 per cento), incidenti (7 per cento).
In quasi la metà dei casi- il 42 per cento- le liti si concludono con una discussione in assemblea condominiale. Nel 31 per cento invece basta una comunicazione ufficiale ai genitori da parte degli amministratori, mentre nel 20 per cento, uno scambio di vedute con i genitori interessati (20 per cento) ed una comunicazione ufficiale agli stessi genitori (31 per cento).
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mercoledì, 30 marzo 2011
Rendiconto condominiale: in sede d’impugnazione se ne puo’ contestare solo la legittimita’
da Aduc -di Alessandro Gallucci
Per quali motivi i condomini possono impugnare il regolamento di condominio?
Ce lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5254, pubblicata il 4 marzo 2011. Prima d’entrare nel merito della vicenda vale la pena accennare per sommi capi alla nozione di rendiconto ed alle sue principali caratteristiche.
Il rendiconto condominiale (sia esso preventivo o consuntivo) ha il precipuo compito di consentire una quantificazione delle spese (da sostenersi o quelle sostenute) necessarie per la gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonche’ alla sua ripartizione tra tutti i condomini.
Il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore di condominio. Tale incombenza deve essere assolta al termine di ogni anno di gestione. La mancanza presentazione all’assemblea del rendiconto, per due anni di seguito, consente ad ogni condomino di agire in giudizio per la revoca del proprio mandatario (art. 1129 c.c.).
Il codice civile non prevede espressamente la maggioranza necessaria per l’approvazione del bilancio annuale. In ragione di cio’ non v’e’ motivo per non ritenere che lo stesso debba possa essere deliberato:
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mercoledì, 16 marzo 2011
Condomino può piantare alberi da frutta nel giardino condominiale
A cura dell'avv. Irene De Angelis
Non viola la norma di cui all'art. 1102 c.c. il condomino che pianti alberi da frutta nel giardino condominiale se la piantagione di essenze arboree e floreali e' avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.
In tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Trattasi di giudizio di fatto che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Nella fattispecie, non viola la norma di cui all'art. 1102 c.c. il condomino che pianti alberi da frutta nel giardino condominiale se la piantagione di essenze arboree e floreali e' avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.
Qui sotto riportata la sentenza della Corte di Cassazione (Sezione 2 Civile) del 9 febbraio 2011, n. 3188.
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martedì, 15 marzo 2011
Animali domestici in condominio: dalla Cassazione un’altra conferma
da Aduc - di Alessandro Gallucci
I proprietari di animali domestici possono stare tranquilli: se non hanno sottoscritto un regolamento contrattuale che ne vieti la detenzione, nessuno –salvo il caso di prolungate e dimostrabili molestie– puo’ chiederne l’allontanamento. Questa regola vale anche per quei condomini che abbiano votato in assemblea a favore della clausola di divieto. Spetta anche ad essi, cosi’ come ai contrari, il diritto d’impugnare la norma illegittima. Questo, in sintesi, quanto detto dalla Cassazione, in aderenza al proprio consolidato orientamento, con la sentenza n. 3705 dello scorso 18 febbraio.
La questione della detenzione di animali e’ sempre al centro di accesi dibattiti nell’ambito di un condominio. A nostro parere, sebbene la giurisprudenza non sia di questo avviso, il diritto a vivere un legame affettivo con il proprio animale domestico deve assumere rango costituzionale, trovando tutela nell’ambito dell’art. 2 della Carta Costituzionale, che e’ norma aperta e precettiva (ossia direttamente applicabile). Cio’ consentirebbe di limitare ancor di piu’ le clausole che vietano il possesso di animali in quanto le stesse, per essere legittime, dovrebbero a quel punto indicare anche la ragione del divieto (es. molestie, pericolo per gli altri condomini) non potendosi limitare semplicemente a sancirlo. Cio’ puo’ essere fatto solamente con un’opera costante di proposizione in sede giudiziale delle ragioni appena esposte o anche per via legislativa con un intervento a cio’ mirato.
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lunedì, 14 febbraio 2011
Condominio e infiltrazioni: per il Tribunale di Firenze e’ risarcibile il danno non patrimoniale
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Le infiltrazioni subite dall’unita’ immobiliare di uno dei condomini, legittimano quest’ultimo ad agire in sede giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che tale lesione gli ha causato, oltre che, naturalmente, anche per il danno economico subito. Cio’ perche’ il diritto di proprieta’ e’ tra quelle situazioni giuridiche a rilevanza costituzionale, come tale meritevole di risarcibilita’ nei termini sopraesposti. Questa, in sintesi, la decisione del Tribunale di Firenze (sent. n. 147 del 21 gennaio 2011) che, vista la frequenza dei cosi’ detti fenomeni infiltrativi, siamo sicuri non manchera’ d’essere presa a modelle come precedente.
Per comprendere al meglio la portata della pronuncia e’ utile , in prima analisi rispondere ad un quesito: che cos’e’ il danno non patrimoniale (spesso anche noto seppur in modo parzialmente impropriamente come danno esistenziale)?
Fino alle nota sentenza n. 26792/08 delle Sezioni Unite (anche se gia’ con le n. 8827 e 8828/03 si era detto qualcosa di preciso in merito) il danno esistenziale, quale categoria del danno non patrimoniale, “apriva le porte” del risarcimento di una serie di lesioni subite dalle persone alle volte quanto meno originali. La sentenza citata ha specificato che ”il danno non patrimoniale e’ risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioe’, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avra’ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorche’ privo di rilevanza costituzionale;
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martedì, 01 febbraio 2011
Condominio. Decoro architettonico e regolamento contrattuale
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Con la locuzione decoro architettonico "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identita’" (Cass. 851 del 2007).
Sempre in relazione al concetto di decoro e’ utile evidenziare come debba essere considerato un bene comune ed altresi’ che non e’ necessario che il palazzo abbia particolare pregio ai fini della sua esistenza. In tal senso s’e’ specificato che "il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, e' un bene comune" (Cass. n. 8830 del 2008). Come dire: l’edificio signorile cosi’ come la costruzione popolare possono essere caratterizzate esteticamente e come tale avere un proprio decoro architettonico.
Si tratta d’una definizione elaborata dalla giurisprudenza poiche’ il codice civile si limita a specificare che gli interventi innovativi deliberati dall’assemblea non possono alterare il decoro dello stabile. In caso contrario, la deliberazione, che sancisce tale modifica delle cose comuni senza il consenso di tutti i comproprietari, deve essere considerarta nulla e come tale impugnabile in ogni tempo. Quanto al concetto d’alterazione e’ stato evidenziato che essa "deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunita’ dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprieta’ esclusiva: l'apprezzabilita’ dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo e’ necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere" (Cass. n. 1286/10).
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lunedì, 17 gennaio 2011
Videosorveglianza in condominio: l’assemblea non ha potere decisionale
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Privacy, sicurezza e condominio: dal Tribunale di Salerno arriva un brusco stop al proliferare d’impianti di videosorveglianza delle parti comuni. Se si fosse trattato d’una sentenza della Corte di Cassazione la notizia avrebbe certamente avuto maggiore risalto. A pronunciarsi in tal modo, invece, e’ stato un Tribunale (quello di Salerno), tra l’altro non con una sentenza definitiva ma con un’ordinanza interlocutoria (datata 14 dicembre 2010) di sospensione dell’efficacia d’una deliberazione assembleare. La pronuncia, tuttavia, ha una sua importanza almeno per due motivi:
a) in primis ribadisce il grave vuoto normativo in materia di videosorveglianza delle parti comuni di un edificio in condominio;
b) in secondo luogo afferma l’incompetenza dell’assemblea, quanto meno nel caso di votazione adottata a maggioranza, a decidere sull’installazione di simili impianti.
Trattandosi, sostanzialmente, della prima pronuncia giurisprudenziale in materia vale la pena osservare da vicino che cosa ha detto il giudice adito e soprattutto perche’ ha concluso nel modo teste’ indicato. Quanto ai riferimenti normativi il magistrato salernitano e’ stato chiarissimo. Si legge nell’ordinanza: “lo specifico tema della videosorveglianza nei condomini sia stato oggetto oltre due anni orsono di apposita segnalazione da parte del medesimo Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l'opportunita’ di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it).
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mercoledì, 05 gennaio 2011
Condominio. Cassazione: no ai debiti affissi in bacheca
Con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011, la seconda sezione civile della Cassazione giudica un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali "le posizioni di debito" di inquilini e proprietari. La Corte ha accolto il ricorso di un condomino del napoletano che aveva chiesto di essere risarcito dal condominio per violazione della privacy dopo l'affissione nell'androne del palazzo dei debiti che questo non aveva ancora saldato. Nella fattispecie il proprietario di un immobile all'interno di un condominio aveva citato per danni l'amministratore perche' in uno spazio comune erano stati affissi i dati relativi alla sua posizione debitoria. Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d'Appello ne avevano rigettato le richieste.
La Cassazione invece ha cassato la sentenza della corte d'appello accogliendo il ricorso: sono prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell'amministrazione condominiale. Riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno per illiceita' del comportamento tenuto quale fonte di responsabilita' civile.
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lunedì, 03 gennaio 2011
Condominio. Potere di spesa dell’amministratore
da Aduc - di Alessandro Gallucci
L’amministratore, questa e’ la definizione declinata costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione, e’ il mandatario dei condomini (tra le tante Cass. SS.UU. n. 9148/08).
In sostanza, l’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli interventi che rappresenti almeno la meta’ del valore dell’edificio, nomina una persona, fisica o giuridica (es. s.p.a. o s.r.l.), cui demanda il compimento di alcuni atti finalizzati alla migliore gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio.
Il codice civile impone la nomina del mandatario per quelle compagine con piu’ di quattro partecipanti (art. 1129, primo comma, c.c.). Una volta nominato l’amministratore, in virtu’ del mandato conferitogli, deve compiere una serie di atti.
I piu’ significativi sono individuati dall’art. 1130, primo comma, c.c. a mente del quale l’amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
In questo quadro e’ fondamentale che i condomini forniscano al loro legale rappresentante la provvista economica utile a consentirgli il corretto adempimento delle proprie funzioni.
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venerdì, 31 dicembre 2010
Condominio. Vietate le telecamere
L'assemblea di condominio non puo' validamente perseguire quella che e' la tipica finalita' di sicurezza del titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero "i fini di tutela e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalita' di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". Lo scopo della tutela dell'incolumita' delle persone e delle cose nei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare.
Questa la massima della ordinanza del Tribunale di Salerno (14 dicembre 2010 della prima sezione) che ha sospeso la delibera che dava l'ok all'installazione di un impianto di videosorveglianza. L'Assemblea, quindi, e' senza poteri sull'incolumita' di persone e cose.
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venerdì, 17 dicembre 2010
Cassazione. Compravendita, spese condominiali a carico di chi ha deliberato
da Aduc - di Alessandro Gallucci
In caso di vendita di un’unita’ immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente ,e’ tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicche’, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unita’ immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarieta’ passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza 3 dicembre 2010 n. 24654. Un ribaltamento del modo d’intendere la ripartizione delle spese tra cedente e cessionario posto che, fino a questa pronuncia, pareva ormai consolidato quel principio che puo’ essere cosi’ sintetizzato: indipendentemente dal momento della deliberazione, paga chi usufruisce effettivamente dell’oggetto della stessa.
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lunedì, 13 dicembre 2010
Condominio. Tubazioni comuni, danni da infiltrazioni e responsabilita’
da Aduc - di Alessandro Galluci
In condomino, per espressa disposizione di legge e salvo diversa previsione dei titoli d’acquisto, una serie di beni e parti dell’edificio debbono considerarsi di proprieta’ comune (sulla differenza tra proprieta’ comune e presunzione di comproprieta’ e sul perche’ si debba concludere per l’esclusione della seconda si veda Cass. SS.UU. n. 7449/93).
Tra le cose che devono considerarsi di proprieta’ comune l’art. 1117 n. 3 c.c. annovera gli impianti, tra i quali quello idrico, fino al punto di diramazione verso le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva. Al di la’ della diramazione, pur se l’impianto materialmente non e’ posto nella porzione di piano di proprieta’ individuale, esso deve considerasi di pertinenza di quest’ultima in quanto la sua funzione e’ chiaramente orientata nell’interesse di questa e non anche del complesso condominiale.
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domenica, 12 dicembre 2010
Al vicino si può dare dello spione
Nonostante il giro di vite della Cassazione che continua a emettere numerose sentenze e relative condanne nei confronti dei condomini che si lasciano prendere troppo la mano, o meglio la lingua, durante i litigi; sul pianerottolo si continua comunque a dibattere animatamente – fa sapere l'Adico. Oltre agli insopportabili fumi della cucina o all’automobile parcheggiata nel posto sbagliato, la lunga fila di occasioni che fanno traboccare il vaso quando si tratta di guerre tra i vicini di casa vede in pole position anche la presenza di Fuffi e di Fido, il bimbo che gioca in cortile o il classico ticchettio di scarpe femminili. Ma il caso che la V Sezione della Corte di Cassazione ha analizzato nella sentenza n. 39618, risale addirittura al 1980, una vecchia lite iniziata tra vicini confinanti, nella quale volarono parole grosse rivolte al vicino di casa, come “spione” e “ruffiano”. Uno scontro, insomma, finito poi direttamente nel 2009 in un’aula di tribunale, dove davanti al Giudice di Pace l’avvocato di una parte, per ricostruire la storia, ripeté quegli appellativi, riferendosi alla vecchia controversia di trent'anni fa.
20:00 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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