sabato, 27 novembre 2010
GIUSTIZIA.IT: La mediazione civile e commerciale
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
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giovedì, 25 novembre 2010
Conciliazione obbligatoria. I costi per il cittadino
Con la recente introduzione della media-conciliazione grazie al decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (1) il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della procedura deflattiva in alcune materie. Prima di adire la giustizia civile si dovrà, quindi, promuovere, davanti agli organismi preposti, un tentativo di conciliazione ufficiale, senza il quale il giudizio sarà interrotto e non procedibile.
Lo scorso 18 ottobre, con Decreto Ministeriale n. 180, il Ministro della Giustizia, ha emanato le norme attuative volte, non solo ad istituire l'elenco degli organismi accreditati allo svolgimento delle funzioni di mediazione, ma volte a stabilire costi e tariffe, a carico del cittadino, della procedura conciliativa.
Ecco cosa prevede l'art. 16 del D.M n. 180
1. gli esborsi per il cittadino si comporranno delle “spese di avvio del procedimento” e delle “spese di mediazione”. Le prime consistenti in una sorta di contributo unificato di mediazione da pagarsi all'inizio della pratica e da detrarsi dall'importo complessivo delle seconde.
2. La spesa di avvio è di 40,00 euro per ciascuna parte. Chi attiva la procedura (attore) dovrà corrisponderli al deposito della domanda, e chi aderisce (convenuto) al momento in cui aderisce alla procedura stessa.
3. La tabella a seguire, allegata al D.M. Stabilisce le indennità massime per la mediazione:
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