« Forniture non richieste, Antitrust avvia procedimento su Sorgenia | Homepage | Avron Registro Mercato Nazionale. Antitrust condanna per pratica commerciale scorretta »

mercoledì, 11 aprile 2012

Per i Giudici di Bari la cartella per posta è ancora inesistente

fisco,notifica,giudici di bari,cartella esattoriale,inesistente,matteo sancesAvv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it - www.studiolegalesances.it

 

Il problema della notificazione delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione n.15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell’agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda art. 26, comma 1, del DPR n.602/73) ma pare proprio che non sia così.


Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.51/02/12 prossimamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) ha dichiarato che la predetta ordinanza della Suprema Corte “riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all’identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell’art. 156 cpc. Diversa cosa è la notifica eseguita … da soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile”.

Alla luce di tale pronuncia, quindi, pare proprio che il problema della notifica delle cartelle per posta sia tutt’altro che risolto.

 

16:00 Scritto da consumatori in FISCO, INFO CONSUMATORI | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

Trackback

L'URL per fare trackback su questo post è: http://consumatori.myblog.it/trackback/4465953

Scrivi un commento