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lunedì, 05 dicembre 2011
Aborto con RU486 illegale? Cassazione: e' reato
L'interruzione volontaria della gravidanza, anche tramite farmaci che provocano l'aborto, deve sempre avvenire con il "previo intervento della struttura socio sanitaria nel tracciare il percorso dapprima psicologico e poi medico che la donna che intenda abortire e' tenuta a stabilire".
Lo sottolinea la Cassazione sottolineando che commette reato, punito con la multa e non con la reclusione, la donna che prende farmaci per abortire in casa senza aver preso contatto con l'ospedale.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza 44107 si riferisce a una donna straniera di 31 anni che, prima ancora che fosse approvato il protocollo per la pillola abortiva RU486, aveva interrotto la gravidanza all'ottava settimana - nel maggio del 2007 - assumendo un farmaco, il Cytotex, destinato alla cura dell'ulcera ma capace di provocare l'aborto come effetto secondario.
Contro questo verdetto, la donna ha fatto ricorso alla Cassazione che ha rimproverato ai giudici di merito la loro severità in quanto, in simili casi, la legge "prevede per la donna che provochi l'interruzione volontaria della propria gravidanza la pena solo pecuniaria della multa pari a 51,65 euro". Inoltre i supremi giudici, dopo aver annullato il "trattamento sanzionatorio", hanno ordinato alla Corte milanese di applicare la sola multa oltre a tutti i "benefici di legge", ossia il trattamento piu' clemente possibile.
Per quanto riguarda pero' la violazione delle norme della legge 194 del 1978 che regolamenta l'interruzione della gravidanza imponendo il ricorso alla struttura ospedaliera, la circostanza che la signora non sapesse di commettere reato assumendo la pillola con modalita' 'fai da te', per di piu' in epoca in cui non c'era alcun protocollo per l'assunzione di pillole abortive, non e' stata ritenuta dalla Cassazione - come gia' dai giudici di merito - una giustificazione valida.
"L'ignoranza delle modalita' previste dalle legge 194, per la realizzazione legittima di una condotta volontariamente abortiva - scrive la Cassazione - non puo' che costituire ignoranza della legge penale in linea di principio incapace di escludere la responsabilita'". In pratica, la signora e' stata ritenuta colpevole per aver assunto "al di fuori del rispetto delle dette modalita' - contatto con l'ospedale per tracciare percorso prima psicologico e poi medico - una medicina capace di farle raggiungere il risultato perseguito di abortire".
La Procura della Suprema Corte aveva invece chiesto l'assoluzione della donna "perche' il fatto non costituisce reato".
14:00 Scritto da: consumatori in CASSAZIONE, SALUTE | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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