CASSAZIONE: Fermo amministrativo, è un diritto opporsi al preavviso

diritto.jpgda Aduc – di Avv. Isabella Cusanno

Profonde perplessità provoca la massima della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 11087 del 7 maggio 2010, massima non ancora pubblicata nel sito ufficiale della Suprema Corte. Il testo diffuso risulta essere opposto alla lettera ed al senso della sentenza stessa ed alla massima nella sentenza contenuta .
La massima diffusa dice:” Il preavviso di fermo amministrativo per violazione del codice della strada è impugnabile dinanzi al giudice tributario. Infatti il preavviso di fermo amministrativo ex art.56 del Dpr 29 settembre1973 n.602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art.100 cpc l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva , a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art.19 del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001,n.448.”

CASSAZIONE: Fermo amministrativo, è un diritto opporsi al preavvisoultima modifica: 2010-05-17T13:00:00+02:00da consumatori
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