Cassazine: Nozze valide anche in latino

noz.jpgPer le sentenze di annullamento dei matrimoni celebrati in chiesa, con il rito concordatario, non c’e’ alcun obbligo di traduzione dal latino alla lingua italiana nel momento in cui lo scioglimento del matrimonio viene sottoposto ai giudici della Corte d’Appello affinche’ sia recepito nei registri dell’anagrafe civile. Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di una moglie contro l’annullamento del matrimonio, ottenuto dal marito per non passarle alcun assegno alimentare. La donna in Cassazione aveva fatto presente che ‘la sentenza ecclesiastica non era stata tradotta in lingua italiana’ nel momento in cui si apriva il procedimento di ‘delibazione’, da parte dei giudici italiani dell’annullamento pronunciato dalla Segnatura apostolica. ‘In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa dell’annullamento del matrimonio – spiega la Cassazione con la sentenza 19808 – la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l’obbligo della sua traduzione nella lingua italiana ma solo la facolta’ per il giudice di disporla nel caso in cui non conosca la lingua latina, o se sia insorta controversia tra le arti sul significato di determinate espressioni’. Cosi’ la Suprema Corte ha dato il definitivo ‘via libera’ all’annullamento per le nozze contratte nel 1979 da un medico di Ancona. Dall’unione e’ nato un figlio. Il dottore, innanzi al tribunale ecclesiastico, ha sostenuto, con successo, nel 2001, di essere immaturo nel momento della celebrazione del matrimonio

Cassazine: Nozze valide anche in latinoultima modifica: 2009-09-18T16:00:00+02:00da consumatori
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