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sabato, 13 giugno 2009
EQUITALIA: IPOTECA ILLEGITTIMA SENZA LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
a cura dell’Avv. Matteo Sances
Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) prima di iscrivere ipoteca su un immobile è tenuto a notificare al contribuente atto di intimazione di pagamento.
Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.137/03/09, visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista iscrivere ipoteca per crediti relativi a cartelle notificatele molti anni prima.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.
È bene ricordare che nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).
L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.
Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”.
Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell’intimazione un “aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca” (pagina 3 della sentenza).
Infine, altro aspetto ritenuto importante dalla Commissione Tributaria, riguardava il fatto che alcune somme richieste fossero già state pagate e che quindi l’importo vantato era inferiore a €uro 8.000,00.
La ricorrente evidenziava, infatti, che se si considerava la pretesa globale del Concessionario (€uro 34.005,78) e si sottraeva da essa l’importo relativo alle due cartelle ritenute illegittime (ossia quella di €uro21.112,64 + €uro 7.210,54 = € 28.323,18), si otteneva un credito restante di € 5.682,60, il quale non avrebbe permesso al Concessionario di iscrivere ipoteca, in quanto l’art. 76 del DPR 602/73 prevede un importo minimo di €uro 8.000,00.
Va da sé, quindi, che anche nell’ottica della ragionevolezza tale forma di garanzia non avrebbe avuto i presupposti per esistere.
A tal riguardo, infatti, la Commissione dichiara che “Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l’ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere ipoteca …” (pagina 2 della sentenza).
Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso di iscrizione ipotecaria, verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale.
Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.
Avv. Matteo Sances
11:22 Scritto da: consumatori in RASSEGNA STAMPA | Link permanente | Commenti (7) | Trackback (0) | Segnala
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Commenti
Ho ricevuto un atto di intimazione con lettera normale non raccomandata di pagamento da Equitalia PN datato in calce 13/11/2009 ma è arrivato al mio domicilio il 20/01/2010. Come posso ricorrere o contestare qualcosa in queste condizioni visto che i 60 giorni sono trascorsi ? Si può ritenere nullo tale atto di intimazione ? Grazie e cordiali saluti.
Scritto da: Gerardo | martedì, 26 gennaio 2010
Rispondi a questo commentoSalve,
mi scuso in anticipo ma è più forte di me!!!
l'argomento è interessantissimo e l'articolo utilissimo.
la mia ammirazione nei confronti degli avvocati, come categoria, sempre altissima però Vi scongiuro........!!!!! " .........tenuto HA notificare....." si scrive senza H!!!!
Scritto da: nat | lunedì, 08 febbraio 2010
Rispondi a questo commentoSalve,
ieri mio malgrado ho scoperto che per una cartella esattoriale di euro 600,00 del 2006, la SERIT Montepaschi concessionaria della riscossione in Sicilia ha eseguito nei confronti di mia mamma una iscrizione ipotecaria senza la dovuta notifica dell’intimazione di pagamento, come previsto dalla legge ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.
Ho manifestato l' eccesso di potere che la SERIT esercita nei confronti dei contribuenti visto che si permette di scrivere ipoteca senza alcuna comunicazione scritta nè alcuna intimazione di pagamento ma opera indisturbata trovandosi sempre nel lecito e nel giusto mentre il contribuente sempre nella parte del torto e dell'errore e poi..... l' estrema arroganza degli impiegati forti di questa consapevolezza.
Per la Serit la comunicazione di intimazione di pagamento riguarda solo il fermo amministrativo di autoveicoli e non l'iscrizione ipotecaria su immobili. Vedo invece che non è così!
Purtroppo siamo in presenza di un ladrocinio legalizzato non considerando poi il tasso di inetresse applicato, da usura.In un anno si assiste a un lievitare degli interesse fino al 40%.
E' importante che le associazioni dei consumatori seguano e si impegnino perchè gli uffici e gli enti preposti alla riscossione applichino la legge, i tassi di interesse legali e tutte quelle procedure che tutelino la parte debole in questo caso il contribuente.
Grazie e Cordiali Saluti.
Francesca
Scritto da: francesca | venerdì, 30 aprile 2010
Rispondi a questo commentoCi si scusa per l'errore di ortografia derivante da un'errata trascrizione dell'articolo.
Per qualsiasi quesito si prega di contattare l'Avv. Sances tramite la mail di studio (info@studiolegalesances.it).
Distinti saluti.
La segreteria
Studio Legale Tributario Sances
www.studiolegalesances.it
Scritto da: Avv. Matteo Sances | martedì, 08 giugno 2010
Rispondi a questo commentoBuonasera,
Ha una mia cliente è stat iscritta ipoteca legale su un immobile per circa €.3.000, a fronte di un debito di €.1.500,00 circa inerente a tributi relativi agli anni 1993 e 1996.
La mia cliente ha saputo dell'ipoteca legale dalla propria banca poichè ha in corso una richiesta di finanziamento con garanzia Fidi Toscana per l'avvio di una attività di ristorazione.
Premetto che non è stata effettuata la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Mi risulta che per i debiti inferiori ad €.8.000,00 Equitalia non potesse iscrivere ipoteca legale. Potrei avere conferma? In tal caso la mia cliente potrebbe chiedere i danni ad Equitalia attraverso la Vostra Associazione?
Nell'attesa di una Vs cortese e sollecita risposta, colgo l'occasione per inviare distinti saluti
Fabio Favilla
Scritto da: Favilla Fabio | giovedì, 04 novembre 2010
Rispondi a questo commentoproblemi con Equitalia? contattateci al 327-5393982
Scritto da: studio legale | sabato, 18 dicembre 2010
Rispondi a questo commentoProblemi con Equitalia? contattate lo studio legale associato papa al 327-5393982
Scritto da: studio legale associato papa | giovedì, 23 dicembre 2010
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