Legge 40, stoppato un altro «assalto»

leg40.jpgdi Enrico Negrotti – da L’Avvenire

Ordinanza della Corte costituzionale: ricorsi inammissibili

La diagnosi preimpianto rimane fuori dalla normativa


 L a Consulta ha ritenuto inammissibili le que­stioni di legittimità co­stituzionale di alcune nor­me della legge 40 sulla pro­creazione medicalmente as­sistita, sollevate dal Tribu­nale di Milano nel discutere i ricorsi di due coppie che chiedevano di poter effettua­re la diagnosi preimpianto in quanto portatori di ma­lattie genetiche. La Corte ha emesso un ordinanza ( n. 97 del 2010) in cui si limita a ri­badire che l’unica « deroga » al divieto di crioconserva­zione è quella stabilita dalla precedente sentenza 151 del 2009, che aveva abrogato il limite della produzione di tre embrioni da trasferire con un unico impianto. No­nostante dunque alcune as­sociazioni che hanno pro­mosso le cause davanti al Tribunale di Milano abbia­no commentato favorevol­mente l’ordinanza, come se la Consulta avesse stabilito un « diritto alla diagnosi preimpianto » , le norme in vigore ( articolo 13) conti­nuano a prevedere un divie­to della selezione eugeneti­ca degli embrioni.
  La questione sollevata da­vanti alla Consulta dal Tri­bunale di Milano riguarda­va due coppie infertili ( a ri­schio di trasmettere anoma­lie genetiche), che ritenen­do violati gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, chiede­vano di abolire alcune parti della legge 40, per poter ef­fettuare la diagnosi preim­pianto. In particolare le cop­pie volevano abolire l’arti­colo 6 comma 3 e gran par­te dell’articolo 14. Il primo prevede che « la volontà di entrambi i soggetti di acce­dere alle tecniche di pro­creazione medicalmente as­sistita… può essere revocata da ciascuno dei soggetti in­dicati dal presente comma fino al momento della fe­condazione dell’ovulo». L’ar­ticolo 14, che stabilisce limi­ti all’applicazione delle tec­niche sugli embrioni, vieta la crioconservazione degli embrioni, stabilisce che non deve essere creato un nu­mero di embrioni superiore a quello strettamente neces­sario e prevede che se il tra­sferimento in utero degli embrioni non è possibile per motivi di forza maggiore re-
lativi allo stato di salute del­la donna, si possa rimanda­re tale trasferimento non ap­pena sia possibile.
  La Corte Costituzionale ha riunito in uno solo i due giu­dizi perché svolgevano ar­gomentazioni analoghe e ha ricordato di essere già inter­venuta sulla costituzionalità della legge 40 con la senten­za 151 del 2009, con la quale aveva dichiarato in­costituzionale
una parte del comma 2 dell’articolo 14 in cui si poneva a tre il limite di embrioni da produrre e tra­sferire. Tale decisione, ripe­te la Consulta ( riunitasi per decidere lo scorso 8 marzo sotto la presidenza di Ugo De Siervo, redattore Alfio Fi­nocchiaro), ha introdotto « una deroga al principio ge­nerale di divieto di criocon­servazione » che comporta la possibilità di ricorrere « alla tecnica del congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impian­tati per scelta medica » . Per­tanto senza andare oltre la sentenza del 2009, la Corte
respinge le eccezioni di co­stituzionalità sollevate agli articoli 6 e 14.
  Alcune associazioni che hanno promosso i ricorsi al
tribunale (Cittadinanzattiva, Hera e Sos infertilità) invece ritengono che l’ordinanza della Consulta rappresenti una « nuova bocciatura del­la legge 40». Gli avvocati Ma­ria Paola Costantini e Mari­lisa D’Amico sostengono che « i cittadini hanno diritto al­la diagnosi preimpianto e al­la crioconser­vazione » . Ma i ricorsi in realtà sono stati re­spinti e di tale diritto non si trova traccia: la motivazione della sentenza 151 faceva ri­ferimento a valutazioni me­diche sulla salute della don­na come norma per stabili­re il miglior trattamento.

 Valutate questioni poste dal Tribunale di Milano
I promotori dei ricorsi: ribadita la bocciatura delle norme

Legge 40, stoppato un altro «assalto»ultima modifica: 2010-03-25T14:00:00+01:00da consumatori
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