Avv. Matteo Sances per Info Consumatori
Spetta sempre al contribuente dimostrare la tempestività dell’opposizione nei confronti degli atti dell’Amministrazione finanziaria, anche laddove questi ultimi non siano stati notificati correttamente. In tali casi, i termini per l’opposizione partono dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza degli atti.
A tale soluzione è giunta la Suprema Corte che, a chiusura della disputa sorta tra i giudici di primo e quelli di secondo grado, ha individuato con la sentenza n.7.051 del 9/05/2012 il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza di fatto laddove la conoscenza “legale” – ossia la corretta notifica – sia venuta meno.