La TIA e’ un tributo e non puo’ essere gravato di Iva. Cassazione. Esigere i rimborsi

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La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. Così la Corte di Cassazione, con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 sull’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
La sentenza va contro la prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva ravvisato continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238, dl 152/06) sì che la Tia1 sarebbe un’entrata patrimoniale, e quindi soggetta ad Iva.
In virtu’ di questo i gestori del servizio rifiuti avevano addebitato l’imposta agli utenti.

La TIA e’ un tributo e non puo’ essere gravato di Iva. Cassazione. Esigere i rimborsiultima modifica: 2012-03-10T16:32:02+01:00da consumatori
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