La Tia applicata dai 1.200 Comuni italiani ha natura tributaria, nonostante il ministero dell’Economia (circolare 3/2010) dica il contrario. Lo ha stabilito la Corte dei Conti della Lombardia con delibera 21/2011.
La Corte ha ribadito quanto gia’ detto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 238/09 circa la qualifica di tributo, dovendo privilegiare un’interpretazione costituzionale sulle altre, come la circolare ministeriale che non e’ fonte normativa. I Comuni quindi si devono attenre al comme 33 art.14 Dl 78/2010 che, secondo un’interpretazione letterale stabilisce non puo’ essere esteso alla Tia1, che costituisce una diversa forma di prelievo.
Il potere impositivo, inoltre deve essere dell’ente locale e non trasferito al gestore del servizio.