NULLE LE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO “MUTE”

avviso.gifdi Diego Conte diegoconte.8@gmail.com

SLC – Consulenza Legale e Tributaria

 

Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.

 

Ai sensi dell’art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Equitalia s.p.a.) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l’intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).

NULLE LE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO “MUTE”ultima modifica: 2010-09-06T10:54:00+02:00da consumatori
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