DIRITTO: Il Giardino Condominiale

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da Aduc – di Alessandro Gallucci

Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono di proprieta’ comune, tra le altre cose “i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune”.
Per costante giurisprudenza il cortile condominiale tecnicamente, “e’ l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di piu’ edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti”. Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
La Cassazione, in sostanza, ha equiparato i giardini a dei cortili e quindi l’ha considerati parti comuni. D’altra parte, anche se cosi’ non fosse stato, la soluzione, comunque, non sarebbe stata diversa.

DIRITTO: Il Giardino Condominialeultima modifica: 2010-06-29T19:00:00+02:00da consumatori
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