CASSAZIONE: l’origine del prodotto non sempre obbligatoria in etichetta

etichettatura_home.jpgSolo se il tipo di prodotto/messaggio puo’ indurre in confusione il consumatore, l’azienda produttrice a marchio italiano deve indicare l’origine effettiva del prodotto. Per intenderci: se l’azienda Pastificio italiano vende lasagne (tipico prodotto italiano) prodotte in Bulgaria, per evitare sanzioni, deve indicare l’effettivo paese di produzione. Al contrario se la ditta Acciaio vende forbici, non è obbligatorio l’indicazione che il luogo di produzione è la Cina. E’ quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione (n. 15374) che ha ‘graziato’ proprio un’azienda italiana produttrice di forbici (in Cina) che recavano sulle confezioni un richiamo potenzialmente ingannevole per i consumatori: dopo il marchio in italiano “dalla secolare esperienza nella produzione dell’acciaio”. Tale dicitura, trattandosi di forbici non è stato ritenuto ingannevole. 

CASSAZIONE: l’origine del prodotto non sempre obbligatoria in etichettaultima modifica: 2010-04-30T13:00:00+02:00da consumatori
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