Accertamento integrativo: solo in caso di “fatti nuovi”.

diritto.jpgda Avv. Matteo Sances

 

L’accertamento integrativo è valido se sorgono “nuovi elementi” successivamente all’emissione del primo avviso di accertamento e comunque tale circostanza deve essere puntualmente verificata dai giudici della Commissione Tributaria.

Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Suprema Corte (sent. Cass. 64590 del 15.03.2010), la quale evidenzia come sia necessario nel secondo avviso di accertamento – quello integrativo appunto – non solo l’indicazione di nuovi elementi ma anche degli atti e i fatti attraverso i quali l’Ufficio ne sia venuto a conoscenza.

La predetta sentenza trae spunto dall’ultimo comma dell’art. 57 del DPR n. 633/72, il quale prevede che “fino alla scadenza del termine stabilito … le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio”.

Accertamento integrativo: solo in caso di “fatti nuovi”.ultima modifica: 2010-03-31T20:00:00+02:00da consumatori
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